DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 164 

Disposizioni  integrative  al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
95,  recante  attuazione  della  direttiva  98/71/CE sulla protezione
giuridica dei disegni e dei modelli.
(GU n.106 del 9-5-2001)
 
 Vigente al: 24-5-2001  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  13  ottobre  1998  sulla  protezione giuridica dei disegni e dei
modelli;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed
in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
  Visto   il   Regio   decreto  25  agosto  1940,  n.  1411,  recante
disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli
industriali e successive modificazioni;
  Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la
protezione  del  diritto  d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  agosto  1997, n. 266, ed in particolare il suo
articolo 27, comma 2;
  Visto  il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante norme
per   la   revisione  della  legislazione  nazionale  in  materia  di
protezione  giuridica  dei  disegni  e dei modelli conformemente alle
disposizioni della direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 1998;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare disposizioni integrative al
citato decreto legislativo;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle finanze e per i beni e le attivita'
culturali;

                              E m a n a

il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-bis.  -  Nei  casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni
governative  relative  al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19  aprile  2001,  sono di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c)
ed  f)  della  tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".
  2.  Dopo  l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
95, e' inserito il seguente:
  "Art.  25-bis.  - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19
aprile  2001,  la  protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non
opera  nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data,
hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione
di   prodotti   realizzati  in  conformita'  con  disegni  o  modelli
precedentemente  tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I
diritti  alla  fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione
non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino