MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 2001 

Adeguamento  delle quote ed azioni, nonche' dei parametri di cui agli
articoli 3  e  15  della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle societa'
cooperative.
(GU n.128 del 5-6-2001)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  l'art.  21,  comma  6,  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59,
recante  norme  in  materia  di  societa'  cooperative,  che  dispone
l'adeguamento  triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3
e  15  della  medesima  legge,  in base all'indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
  Vista  la  certificazione  dell'Istituto nazionale di statistica in
data  9  marzo  2001,  da cui si rileva che la variazione percentuale
verificatasi nel triennio 1998/2000 e' pari all'1,8% per l'anno 1998,
all'1,6% per l'anno 1999, al 2,6% per l'anno 2000;
  Considerato  che  l'adeguamento  in  questione  concerne  il limite
massimo  della  quota  sociale  che ciascun socio, persona fisica, di
societa'  cooperativa  puo'  possedere,  nonche'  la  fissazione  dei
parametri  necessari  per  l'assoggettamento  ad  ispezioni annuali e
certificazione del bilancio di esercizio;
  Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui
sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  previsioni  di  cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio
1992,  n.  59,  sono  adeguate  in  base  alle variazioni medie annue
dell'indice  nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  ed  impiegati,  che per il triennio considerato sono pari
all'1,8% per l'anno 1998; 1,6% per l'anno 1999; 2,6% per l'anno 2000.
    Roma, 26 aprile 2001
                                                   Il Ministro: Salvi