MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIRETTIVA 19 aprile 2001 

Direttiva  in  materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad
inadempienze contributive, adottata ai sensi dell'art. 116, comma 15,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge finanziaria 2001).
(Direttiva n. 1/2001).
(GU n.134 del 12-6-2001)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  1. Premessa.
  L'art.  116,  commi da 8 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge  finanziaria  2001), apporta modifiche al regime sanzionatorio
(da  ultimo  disciplinato  dall'art.  1,  commi 217 e seguenti, della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni) da
applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito,
al  pagamento  dei  contributi  o  dei  premi  dovuti  alle  gestioni
previdenziali  ed  assistenziali,  ovvero  vi  provvedono  in  misura
inferiore a quella dovuta.
  In  particolare,  il comma 15 del citato art. 116 assegna ad organi
diversi il potere discrezionale di ridurre l'ammontare delle sanzioni
civili   connesse   ad  inadempienze  contributive,  demandandolo  ai
Consigli  di  amministrazione dei singoli enti impositori, sulla base
di  apposite  direttive emanate al riguardo dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica. Pertanto, oggetto della
presente  direttiva  e' la definizione delle linee guida cui dovranno
attenersi  i  nuovi  competenti organi nella fissazione dei criteri e
delle   modalita'  per  la  riduzione  delle  sanzioni  civili  nelle
fattispecie previste nelle lettere a) e b) del citato comma 15.
  2. Soggetti destinatari e campo di applicazione.
  La  presente  direttiva trova applicazione nei confronti degli enti
pubblici  previdenziali  (INPS,  INAIL,  INPDAP,  INPDAI,  IPSEMA  ed
ENPALS). L'esercizio del potere riduttivo e' limitato alle ipotesi di
cui  al  comma  8, lettera a) del citato art. 116, con la conseguente
esclusione  dei  casi  di  evasione contributiva come configurata dal
legislatore  al comma 8, lettera b), del medesimo articolo, salvo che
la  denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
prima  di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque,  entro  dodici  mesi dal termine stabilito per il pagamento
dei  contributi  o  premi  che  dovranno  essere versati entro trenta
giorni dalla denuncia stessa.
  3.  Casi  per  i  quali e' prevista la riduzione dell'importo delle
sanzioni civili.
  3.1. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad
oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti  ovvero sopravvenuti
diversi   orientamenti   giurisprudenziali   o  amministrativi  sulla
ricorrenza  dell'obbligo  contributivo  (comma  15, lettera a), prima
parte).
  La disposizione in esame, facendo espresso riferimento al requisito
"della  particolare  rilevanza  delle  incertezze  interpretative che
hanno   dato   luogo   all'inadempienza",   induce   a  circoscrivere
l'ammissibilita'  al  beneficio  allorche'  dette incertezze traggano
origine  da  contrastanti  ovvero  sopravvenuti  diversi orientamenti
giurisprudenziali  o  determinazioni  amministrative, dalla novita' o
complessita'   della   fattispecie,   da   obiettiva  difficolta'  di
interpretazione  delle  norme  di  settore,  ovvero da comportamenti,
indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e
supportati  da  prova  documentale,  da cui sia derivato un obiettivo
inesatto    convincimento    circa    la   sussistenza   dell'obbligo
contributivo,  successivamente  riconosciuto,  in  via definitiva, in
sede   giurisdizionale  o  amministrativa.  Conseguentemente,  devono
ritenersi  escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla
ricorrenza  dell'obbligo  contributivo si sia formato un orientamento
giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonche' quelle in cui
si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme.
  3.2.  Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a
fatto doloso del terzo (comma 15, lettera a), ultima parte).
  Il   beneficio   della  riduzione  deve  essere  condizionato  alla
presentazione della denuncia all'autorita' giudiziaria entro tre mesi
dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato ex art. 124,
primo  comma,  del  codice penale e sempreche' l'interessato esibisca
certificazione  dell'autorita'  giudiziaria  attestante che presso la
stessa  e' pendente il relativo procedimento promosso a seguito della
denuncia.
  3.3.  Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a
crisi,  riorganizzazione,  riconversioni o ristrutturazioni aziendali
(comma 15, lettera b)).
  Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili e' previsto:
    a) per   i  casi  di  crisi,  riorganizzazione,  riconversione  o
ristrutturazione   aziendale   comprovati  da  formali  provvedimenti
concessori di interventi di integrazione salariale;
    b) per   i  casi  di  crisi,  riorganizzazione,  riconversione  o
ristrutturazione   aziendale  che  presentino  particolare  rilevanza
sociale  ed  economica  in  relazione  alla  situazione occupazionale
locale  ed  alla  situazione  produttiva del settore comprovati dalla
Direzione  provinciale  del  lavoro  - Servizio ispezione del lavoro,
territorialmente competente.
  Relativamente  alle  ipotesi di cui al punto b), la concessione del
beneficio  e'  subordinata  all'esito  dell'accertamento da parte del
Servizio ispezione del lavoro sulla effettiva sussistenza:
    1)  di uno stato di crisi aziendale, dovuto ad una delle seguenti
cause:  contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva derivante
da  eventi  transitori,  non  imputabili  all'azienda;  da situazioni
temporanee  di  mercato;  da crisi economiche settoriali e locali; da
una   carenza  di  liquidita'  finanziaria  connessa  al  documentato
ritardato   introito   di   crediti   maturati  nei  confronti  delle
amministrazioni   dello   Stato  o  di  enti  pubblici  derivanti  da
obbligazioni  contrattuali.  Lo  stato  di crisi deve ricavarsi dagli
indicatori  economico-finanziari  (risultato  di  impresa; fatturato;
risultato  operativo;  indebitamento) complessivamente considerati da
cui  dovra'  emergere  un andamento a carattere negativo o involutivo
dell'attivita' dell'azienda;
    2)   di  un  processo  di  riorganizzazione,  ristrutturazione  o
riconversione  aziendale, per l'individuazione del quale si fa rinvio
a  quanto  previsto  nei  punti  1.1.1,  1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2 e
1.2.4,  primo  periodo,  della  delibera  CIPE  del  18 ottobre 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
  In entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b), per effetto del
rinvio  all'art.  1, commi 3 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
il  periodo  di  riferimento  del  debito contributivo, ai fini della
concessione  della  riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente
contiguo  al  periodo  massimo  di concessione previsto per i casi di
crisi  in un anno e per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione,
o riconversione in due anni.
  Il  periodo  di fruizione e' individuato in quello o in quelli piu'
favorevoli  per  il  richiedente  come  specificati nei provvedimenti
concessori o nella relazione del Servizio ispezione del lavoro.
  4. Graduazione della riduzione delle sanzioni.
  La  riduzione  delle  sanzioni  nelle  ipotesi  sopra indicate puo'
avvenire fino alla misura degli interessi legali vigente alla data di
presentazione  dell'istanza  ovvero fino alla misura pari ai predetti
interessi  legali  maggiorati  del  50%  avuto  riguardo  ai seguenti
indicatori:
    a) al   comportamento  pregresso  dell'azienda  in  relazione  al
rispetto degli obblighi contributivi;
    b) alla correntezza dei versamenti contributivi;
    c) alla situazione patrimoniale complessiva;
    d) alla  rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o
ritardato pagamento dei contributi o premi;
    e) ai riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero
sulla ripresa dell'attivita' produttiva;
    f) all'importo delle somme da recuperare;
    g) all'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del
credito.
  E'  rimessa  alla  discrezionalita' dei singoli enti impositori, in
attesa  dell'adozione,  nei  tempi autonomamente fissati dai predetti
enti,  dei  provvedimenti  concessivi  del  beneficio della riduzione
delle  sanzioni  civili,  di  consentire,  ai  soggetti  che  abbiano
proposto   motivata   e   documentata   istanza,  di  procedere  alla
corresponsione delle somme a tale titolo dovute, in via provvisoria e
salvo conguaglio, nella misura degli interessi legali.
  5. Regime transitorio.
  Al  fine  di  assicurare continuita' all'attivita' amministrativa e
certezza  ai  rapporti  giuridici,  ed agevolare lo snellimento delle
procedure,  stante  quanto  previsto nel comma 18 del menzionato art.
116, il potere riduttivo in materia, come disposto dall'art. 1, comma
224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e secondo la procedura ivi
prevista,  continua  ad  essere esercitato dal Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  limitatamente ai
crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, intendendosi per
tali  quelli  che hanno formato oggetto di formale contestazione o di
richiesta  di  pagamento  da parte degli Uffici, e relativamente alle
domande  pervenute  al Ministero del lavoro e alla previdenza sociale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva.
    Roma, 19 aprile 2001

                                  Il Ministro del lavoro e della
                                        previdenza sociale
                                              Salvi
 p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica
               Solaroli
Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 235