DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2001 

Differimento  dei  termini  per  la  presentazione  del modello 770 -
Dichiarazione dei sostituti di imposta per l'anno 2001.
(GU n.143 del 22-6-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  in  base  al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,   su  proposta  del  Ministro  competente,  possono  essere
modificati,  tenendo  conto delle esigenze generali dei contribuenti,
dei   sostituti   e  dei  responsabili  d'imposta  o  delle  esigenze
organizzative   dell'amministrazione,   i   termini  riguardanti  gli
adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di
cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il
regolamento   recante   le   modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto  ed,  in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 322 del
1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  Visto  l'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 322 del 1998, che
prevede   per   i  sostituti  d'imposta  che  non  sono  tenuti  alla
presentazione  della  dichiarazione  unificata  annuale, l'obbligo di
trasmissione della dichiarazione in via telematica nel mese di giugno
dell'anno  solare  successivo a quello in cui sono stati effettuati i
pagamenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  25 agosto  1999 del Ministero delle finanze, di
concerto   con   i   Ministeri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e  del lavoro e della previdenza sociale,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, in
base   al   quale  a  decorrere  dal  periodo  di  imposta  1999,  la
dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta e' unica anche ai fini dei
contributi dovuti dall'I.N.P.D.A.P. e dall'I.N.P.D.A.I.;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
31 gennaio  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 36 alla
Gazzetta  Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001, con il quale e' stato
approvato  il  modello  di  dichiarazione  770/2001,  concernente  la
dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive,
dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001
da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  degli altri soggetti che non
presentano la dichiarazione unificata annuale;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
26 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  86 alla
Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, con il quale sono state
approvate  le  specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
30 aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del
10 maggio  2001, recante il differimento per l'anno 2001 dei termini,
tra  l'altro, di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione
dei relativi versamenti;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b), del predetto
decreto  30 aprile 2001, che nel differire i termini di presentazione
in  via  telematica  delle  dichiarazioni  dei redditi e dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive ha individuato tra i soggetti
obbligati   alla   presentazione  telematica  delle  dichiarazioni  i
soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione
dei  sostituti  d'imposta  di  cui  all'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
  Considerate  le esigenze generali rappresentate dai sostituti e dai
responsabili  d'imposta,  nonche'  dagli  intermediari,  in relazione
all'estensione  dell'obbligo di presentazione in via telematica delle
predette dichiarazioni per l'anno 2001;
  Considerato   che  e'  interesse  dell'amministrazione  finanziaria
acquisire   con  sistematicita'  ed  organicita'  i dati  che  devono
trasmettere i sostituti d'imposta;
  Considerato  che  un differimento di termini per la trasmissione in
via  telematica  dei  dati contenuti nella dichiarazione mod. 770 non
comporta  alcun  onere  erariale,  atteso  che  la  funzione  di tale
dichiarazione   e'   soltanto   riepilogativa   e,   pertanto,   alla
presentazione  della  stessa non sono connessi obblighi di versamento
delle imposte;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini  per la presentazione in via telematica per l'anno 2001 delle
                     dichiarazioni mod. 770/2001

  1.  La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive  modificazioni,  relativa  all'anno 2000, e' presentata in
via  telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, entro il 15 ottobre 2001.
  2.  La  dichiarazione  di  cui al comma i puo' essere inclusa nella
dichiarazione   unificata   da   parte   dei   soggetti  tenuti  alla
presentazione   della   dichiarazione   dei  sostituti  d'imposta  in
relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti.
  3. I soggetti che non presentano la dichiarazione unificata possono
presentare   il   quadro   SO   del   mod. 770/2001,  concernente  la
comunicazione  prevista  dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, entro il termine del 30 novembre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 giugno 2001


                                       Il Presidente
                                del Consiglio dei Ministri
                                         Berlusconi


          Il Ministro
dell'economia e delle finanze
           Tremonti