PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 2001 

Ulteriori  disposizioni  per  far  fronte alle conseguenze del crollo
verificatosi  il  giorno  11  novembre  1999  nella citta' di Foggia.
(Ordinanza n. 3139).
(GU n.144 del 23-6-2001)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
12 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 273 del 20 novembre 1999 e del 16 giugno 2000 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  165  del
17 luglio 2000;
  Vista  l'ordinanza  n.  3065  del  12 luglio 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 166 della luglio
2000;
  Vista  la  richiesta  di  modifica  dell'ordinanza numero 3065/2000
avanzata  dagli  eredi  delle vittime del crollo dell'edificio di via
Giotto n. 120 in Foggia;
  Vista l'analoga richiesta avanzata dal sindaco di Foggia;
  Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al  comma  1  dell'art.  1 dell'ordinanza n. 3065/2000 le parole
"alla   ricostruzione   dell'edificio   in  viale  Giotto,  e",  sono
soppresse.
  2. Al  comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3065/2000 le parole "e
ricostruzione  dell'edificio  sito  in  viale  Giotto,  n. 120", sono
soppresse.
  3.  All'art.  1 dell'ordinanza n. 3065/2000 e' aggiunto il seguente
comma:  "5. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto, delle unita'
abitative  dell'edificio  di  viale  Giotto  n. 120, andato distrutto
l'11 novembre   1999,   e'   concesso  un  contributo  per  la  nuova
costruzione  o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione, di
superficie   utile  abitabile  corrispondente  a  quella  dell'unita'
immobiliare  andata distrutta fino ad un limite di 200 metri quadrati
e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti di costo per
gli   interventi  di  nuova  edificazione  di  edilizia  residenziale
sovvenzionata in zona sismica.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 giugno 2001
                                                  Il Ministro: Bianco