COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMUNICATO

Accordo   nazionale  del  4 dicembre  2000  per  la  regolamentazione
dell'esercizio    delle   astensioni   nel   settore   del   servizio
radiotelevisivo  pubblico,  stipulato  tra  RAI  e  le organizzazioni
sindacali Unione sindacale giornalisti RAI e la Federazione nazionale
della  stampa italiana, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia
con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001.
(GU n.180 del 4-8-2001)

                         VERBALE DI ACCORDO

    In data 4 dicembre 2000,
                                 tra
    la  Rai  Radiotelevisione  italiana,  assistita dall'Unione degli
industriali di Roma
                                  e
    l'Unione sindacale di giornalisti RAI con la partecipazione della
Federazione nazionale della stampa italiana, e' stato sottoscritto il
presente  accordo  per la regolamentazione dell'esercizio del diritto
di sciopero.
    Detta  regolamentazione  viene effettuata in attuazione di quanto
disposto dalla legge n. 146 del 12 luglio 1990, cosi' come modificata
dalla  legge  n.  83  dell'11 aprile  2000  e,  in  ottemperanza alle
deliberazioni  della  Commissione  di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare
riguardo  al contemperamento del diritto dell'utenza alla liberta' di
comunicazione  globalmente intesa ed in particolare dell'informazione
radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.
1. Efficacia.
    L'accordo  si  riferisce  alle attuali circostanze in fatto ed in
diritto;  eventuali future trasformazioni organizzative significative
o   normative   potranno   legittimare  le  parti  a  richiederne  un
aggiornamento.
    Il  presente  accordo  sostituisce  qualunque precedente intesa o
prassi aziendale in materia.
2. Campo di applicazione.
    Il  presente  accordo  si  applica allo sciopero, nonche' ad ogni
altra  forma  di azione sindacale del personale giornalistico che per
entita',  durata  o modalita' sia tale da provocare una significativa
riduzione o rilevante modifica del servizio pubblico essenziale.
3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro:
      a) Procedure di raffreddamento e conciliazione.
    Il  sistema  di  relazioni  azienda-sindacato  e'  improntato  ai
principi  di  responsabilita',  correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti.
    Nel rispetto dei suddetti principi, le parti convengono che fara'
capo  ad  entrambe  l'obbligo  di  esperire  preventivamente  in sede
aziendale  il  tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il
relativo  incontro  dovra'  intervenire  nei cinque giorni successivi
alla   richiesta   di   parte   sindacale  ovvero  entro  il  termine
consensualmente concordato.
      b) Proclamazione dello sciopero.
    La  proclamazione  dovra'  essere effettuata con un preavviso non
inferiore a dieci giorni e potra' avere ad oggetto una singola azione
di sciopero.
    Gli  scioperi  successivi  potranno  essere  proclamati solo dopo
l'effettuazione  dello  sciopero  precedente  ovvero  dopo  la revoca
legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
    I  soggetti  che  proclamano  lo  sciopero  dovranno indicare per
iscritto  le  motivazioni,  la durata, le modalita' di attuazione, il
personale  e  l'ambito  territoriale  interessati,  precisando  se si
tratta  del primo sciopero o di successivo al primo nell'ambito della
medesima  vertenza.  Sono  contrarie  all'accordo le proclamazioni di
astensioni dal lavoro carenti di tali requisiti.
    Tale   comunicazione   deve  essere  inoltrata  sia  alla  RAI  -
Radiotelevisione  italiana che all'apposito ufficio costituito presso
l'autorita'  competente  ad  adottare  l'ordinanza  di cui all'art. 8
della normativa di legge.
      c) Durata dello sciopero.
    Nell'ambito  della  stessa vertenza, la durata della prima azione
di sciopero non potra' superare le 24 ore consecutive.
    Le  azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni
caso superare le 48 ore consecutive.
      d) Intervallo tra azioni di sciopero.
    L'intervallo  minimo  da  osservare  tra  la  conclusione  di uno
sciopero e la proclamazione del successivo non potra' essere comunque
inferiore a sei giorni.
    Tale  intervallo  si  applica  altresi'  alle  azioni di sciopero
proclamate  anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso
servizio   finale  o  sullo  stesso  bacino  d'utenza,  compromettono
oggettivamente la continuita' del servizio pubblico.
      e) Revoca dello sciopero proclamato.
    Al  fine  di  consentire  alla RAI - Radiotelevisione italiana di
fornire  all'utenza  con  sufficiente anticipo le informazioni di cui
all'art.  2  della  legge  n.  146/1990,  la  revoca  delle azioni di
sciopero  proclamate  deve  avvenire,  con  comunicazione  scritta da
inviare   tempestivamente,  con  almeno  cinque  giorni  di  anticipo
rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero, sia
all'azienda  che  all'apposito  ufficio costituito presso l'autorita'
competente  ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa
di legge.
    La  revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che e'
stata  fornita  all'utenza l'informativa di cui sopra e' giustificata
soltanto  a  seguito  del  raggiungimento  di un accordo tra le parti
ovvero  di  richiesta  da parte della Commissione di garanzia o della
pubblica autorita'.
      f) Calamita' naturali ed altro.
    In  caso  di calamita' naturali od eventi di cronaca di rilevante
impatto   sociale   che  costituiscano  eventi  imprenscindibili  per
l'utenza  dell'informazione  radiotelevisiva  pubblica, i comitati di
redazione  garantiranno  la  riattivazione  del  servizio  non appena
possibile    mediante   tempestiva   comunicazione   ai   giornalisti
interessati.
4. Prestazioni indispensabili.
    Al  fine  di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con
la  garanzia  del  diritto  dell'utenza alla liberta' di informazione
globalmente  intesa dovra' essere assicurata, con le modalita' di cui
ai  commi  successivi,  l'effettuazione  delle  seguenti  prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
    In   caso   di   sciopero  del  personale  giornalistico  vengono
individuate,  quali  prestazioni indispensabili che dovranno comunque
essere  garantite  dal  personale  giornalistico  preposto,  tutte le
prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
      alla  trasmissione  di  eventi  che,  per la loro peculiarita',
vengano  indicati  espressamente con prossima delibera dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
      alle trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti
alle  diverse  forme  di  comunicazione  politica regolamentate dalla
commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ed a quelle d'informazione ed approfondimento
che,  nei  periodi  di  campagna elettorale per i referendum e per le
elezioni  europee,  nazionali, regionali, provinciali e comunali, ivi
compreso  l'eventuale  periodo  di  ballottaggio,  e per i due giorni
successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte
sotto  la  responsabilita'  di un direttore di testata ai sensi della
legge n. 28 del 22 febbraio 2000.
    In   tal   caso  l'elenco  delle  anzidette  trasmissioni  verra'
trasmesso in copia al sindacato;
      alle  trasmissioni,  diverse  dai notiziari giornalistici per i
quali  valgono  le  previsioni  di cui ai successivi punti a), b), f)
destinate   alle   minoranze   linguistiche   ed  all'estero  la  cui
realizzazione  e'  frutto  di accordi o specifiche convenzioni con le
pubbliche amministrazioni.
    Inoltre,  in  relazione  alla normale programmazione giornaliera,
dovranno essere assicurati:
      a) due  giornali  radio  per  il primo canale radiofonico ed un
giornale   radio   sia  per  il  secondo  che  per  il  terzo  canale
radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
      b) due  edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata
di circa sei minuti;
      c) un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa
cinque minuti;
      d) tre  aggiornamenti  del  servizio  di televideo, nelle fasce
mattutina,  meridiana  e serale per conentire l'informazione anche ai
non udenti;
      e) due specifici TG di circa sei minuti per i canali televisivi
satellitari all-news;
      f) due  specifici  GR  per  la  produzione  informativa per gli
italiani  all'estero  curata  da  RAI  International. Di concerto tra
azienda,  testata,  Usigrai  e C.D.R. interessato sara' verificata di
volta  in  volta  l'opportunita'  di  garantire  alcune traduzioni in
lingua straniera dei GR;
      g) due  aggiornamenti  dell'offerta  giornalistica aziendale in
internet.
    I  notiziari  sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al
netto  dei  comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la
responsabilita'  del direttore di testata, dai componenti il C.D.R. o
da  giornalisti  da  questi  delegati;  la  conduzione  dovra' essere
effettuata  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi del servizio,
garantiti parimenti dal direttore di testata.
    La  trasmissione  dei  notiziari  sopra  riportati avverra' nelle
fasce  di maggiore  ascolto,  tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire un'uniforme distribuzione nell'intero arco della giornata.
    Per  tutta  la  durata  dello sciopero, in ciascuna redazione RAI
ogni  singolo  C.D.R.  organizzera'  un  presidio per fare fronte con
tempestivita' ad eventuali emergenze.
    Le  intese  sopra  richiamate  si  applicano  anche  per scioperi
generali di singole testate.
    Nel caso di scioperi riguardanti uno o due TG nazionali (TG1, TG2
e  TG3) i rispettivi C.D.R. assicureranno unicamente la realizzazione
di  un  notiziario  di  circa  sei  minuti  nella  fascia di maggiore
ascolto.
    Non  sono  ammessi  scioperi  c.d.  anomali,  a  singhiozzo  o  a
scacchiera, in quanto le modalita' di effettuazione non consentono di
garantire le prestazioni essenziali.
5. Astensione delle mansioni in voce e/o in video.
    Le  parti,  in  ottemperanza  alla  delibera del 24 novembre 1994
della  Commissione  di  garanzia  per  l'attuazione della legge sullo
sciopero   nei   servizi  pubblici  essenziali,  si  danno  atto  che
l'astensione  "audio  e/o  video"  sia  da  considerarsi  a tutti gli
effetti  una forma di sciopero, in quanto tale soggetta alla legge n.
146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
    Le  parti  a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto
sopra al paragrafo 3 del presente regolamento, che:
      i notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero,
saranno  trasmessi  in  forma ridotta, sulla base delle direttive del
direttore   di   testata,  senza  complementarieta'  fra  parlato  ed
immagine,  ma  utilizzando  immagini di repertorio, mentre in caso di
notiziari   radiofonici   i   testi   elaborati  verranno  letti  dal
conduttore;
      al  personale  giornalistico  aderente  all'astensione  de quo,
comunque  tenuto  al  normale  turno di lavoro, verra' effettuata una
trattenuta  pari,  per  ogni  giornata  di agitazione, al 45% di 1/26
della retribuzione mensile;
      la  disposizione di cui al punto precedente si applica altresi'
ai   telecineoperatori,  i  quali  nella  giornata  e/o  giornate  di
astensione  audio e/o video sono tenuti anch'essi al normale turno di
lavoro  e,  laddove  richiesto  dal  responsabile  giornalistico,  ad
effettuare esclusivamente le riprese finalizzate alla copertura della
documentazione giornalistica.
6. Comunicati sindacali.
    Le parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi
del  combinato  disposto  degli  articoli 34  CNLG  e 18 dell'accordo
RAI-Usigrai,  potra'  essere  predisposto  nella  forma  del servizio
chiuso ed avra' una durata di circa sessanta secondi.