MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 2001 

Emissione  di  buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno
giorni.
(GU n.198 del 27-8-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001  che  fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 2 agosto 2001
e' di 107.930 miliardi di lire (pari a 55.741 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per  il 31 agosto 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantuno  giorni con scadenza il 28 febbraio 2002 fino al limite
massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 28 agosto 2001, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Ai  sensi  degli  articoli 1,  13  e  14  del  decreto ministeriale
16 novembre  2000,  e'  disposto,  altresi',  il  29 agosto  2001, il
collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente  decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   (ora  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze) dell'esercizio finanziario 2002.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 agosto 2001
                                    p. Il direttore generale: Cannata