Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.(GU n.241 del 16-10-2001)
Vigente al: 31-10-2001
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato c); Vista la direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, che ha dato attuazione alla direttiva 91/321/CEE, e le successive modificazioni; Considerata la necessita' di apportare al decreto ministeriale le modifiche indicate dalla predetta direttiva 99/50/CE; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241; Visto il regolamento (CE) n. 1139/1998 ed, in particolare, il quarto considerando e l'articolo 2, paragrafo 2, come modificato dal regolamento (CE) n. 49/2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2000; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 1. Al decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis "residuo di antiparassitario : il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione"; b) all'articolo 4, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000."; c) all'articolo 4, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi: "8-bis. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantita' superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati. 8-ter. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' sono definiti: a) gli antiparassitari il cui impiego e' vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui al presente regolamento; b) il livello massimo complessivo della quantita' di antiparassitari consentito."; d) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente: "Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantita' tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini"; e) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. E' vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis ed 8-ter decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 1-ter. E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1 luglio 2002.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 maggio 2001 Il Ministro della sanita' Veronesi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, Sanita', foglio n. 64