MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 31 maggio 2001, n. 371 

Regolamento  recante  norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE
della  Commissione  del  25 maggio  1999  che  modifica  la direttiva
91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
(GU n.241 del 16-10-2001)
 
 Vigente al: 31-10-2001  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  ed  in particolare
l'articolo 3 e l'allegato c);
  Vista  la  direttiva  99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999
che  modifica  la  direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500,
che  ha  dato  attuazione  alla direttiva 91/321/CEE, e le successive
modificazioni;
  Considerata  la  necessita' di apportare al decreto ministeriale le
modifiche indicate dalla predetta direttiva 99/50/CE;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1139/1998  ed, in particolare, il
quarto  considerando e l'articolo 2, paragrafo 2, come modificato dal
regolamento (CE) n. 49/2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2000;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Modifiche al decreto del Ministro
                 della sanita' 6 aprile 1994, n. 500
  1.  Al  decreto  del  Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
      "e-bis "residuo di antiparassitario : il residuo di un prodotto
fitosanitario  rilevato  negli  alimenti  a  base  di cereali e negli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, compresi i suoi
metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione";
    b)  all'articolo 4, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "E'  escluso,  in ogni caso, l'uso di materiale derivato da
organismi  geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal
regolamento (CE) n. 49/2000.";
    c)  all'articolo  4,  dopo  il  comma 8, sono aggiunti i seguenti
commi:
      "8-bis.   Gli   alimenti   per   lattanti  e  gli  alimenti  di
proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari
in  quantita'  superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per
il  consumo  o  ricostituito  secondo le istruzioni del produttore. I
metodi   analitici   per   determinare   i   livelli  di  residui  di
antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.
      8-ter.  In  attuazione  di specifiche disposizioni comunitarie,
con decreto del Ministro della sanita' sono definiti:
      a)  gli  antiparassitari il cui impiego e' vietato nei prodotti
agricoli  destinati  alla  produzione dei prodotti di cui al presente
regolamento;
      b)   il   livello   massimo   complessivo  della  quantita'  di
antiparassitari consentito.";
      d) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente:
      "Gli  alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non
devono  contenere  alcuna sostanza in quantita' tale da poter nuocere
alla salute dei lattanti o dei bambini";
      e)  all'articolo  10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti
commi:
      "1-bis.  E' vietata la produzione di prodotti non conformi alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  commi 8-bis ed 8-ter decorsi
quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento.
      1-ter.  E'  vietata  la  commercializzazione  di  prodotti  non
conformi  alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1
luglio 2002.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 31 maggio 2001

                                      Il Ministro della sanita'
                                             Veronesi
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
            Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, Sanita', foglio n. 64