DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2001 

Determinazione  per  l'anno  scolastico  2001-2002 del contingente di
personale   della   scuola   da   assumere   con  contratto  a  tempo
indeterminato.
(GU n.245 del 20-10-2001)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39, come successivamente modificato ed integrato;
  Considerato  che  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per le proprie finalita' istituzionali, ha esigenze del
tutto specifiche e peculiari;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26  agosto  1999, previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  relativo  alla  previsione  di  criteri,  modalita'  e  termini
differenziati  delle  assunzioni, in particolare per il settore della
scuola;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30
novembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 18 del 23
gennaio  2001,  che ha autorizzato per l'anno scolastico 2000-2001 un
contingente  non  superiore a 40.000 unita' di personale della scuola
con contratto a tempo indeterminato;
  Visto   l'atto   di   programmazione   delle   assunzioni  a  tempo
indeterminato adottato dal Ministro della pubblica istruzione in data
16 novembre 2000 (nota D7/3374), concernente il personale del settore
della   scuola   per  gli  anni  scolastici  2000-2001,  2001-2002  e
2002-2003;
  Considerato che detta programmazione triennale prevede un andamento
decrescente,  nell'arco  del suindicato triennio, delle immissioni in
ruolo  dei  vincitori  dei  concorsi  a cattedre gia' espletati e del
personale amministrativo (A.T.A.);
  Ravvisata   l'opportunita'   di  dare  corso  all'attuazione  della
suindicata  programmazione  triennale  della scuola come previsto dal
citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2000 e
di graduare le immissioni in ruolo, tenuto anche conto che e' tuttora
in  via  di  definizione  il  quadro completo delle diverse procedure
concorsuali;
  Vista la richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  (prot.  1848  in  data  20 luglio 2001) relativa alle
assunzioni   di   personale  del  settore  della  scuola  per  l'anno
scolastico 2001-2002;
  Considerato  che  detta richiesta ammonta complessivamente a 37.700
unita'  di  personale  direttivo,  docente,  educativo  e  A.T.A. del
settore della scuola;
  Ritenuto  di  poter  autorizzare  un numero di assunzioni nell'anno
scolastico  2001-2002  idoneo  a sopperire il fabbisogno effettivo di
personale  del settore della scuola che a tutt'oggi ammonta a 105.902
unita',  tenuto  conto delle previsioni relative al turn-over annuale
nel medesimo settore;
  Considerato  che  il  contingente autorizzato per l'anno scolastico
2000-2001  non  e'  stato  completamente  utilizzato e che per l'anno
scolastico  2001-2002  e' stimato un turn-over di entita' superiore a
quello  previsto  dal  citato  atto di programmazione triennale delle
assunzioni;
  Ritenuto  pertanto  di  poter  autorizzare  un numero di assunzioni
nell'anno   scolastico  2001-2002  idoneo  a  sopperire  il  predetto
turn-over;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
  Sulla   proposta   dei   Ministri   per   la  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini  della  stipula  dei contratti a tempo indeterminato e'
assegnato  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca,  a  decorrere  dal  1  settembre  2001,  un  contingente  di
personale   direttivo,   docente,  educativo  ed  A.T.A.  per  l'anno
scolastico   2001-2002   non  superiore  a  trentacinquemila  unita',
comprensivo  delle  unita'  eventualmente  rimaste  inutilizzate  del
contingente assegnato per l'anno scolastico 2000-2001.
  2. Detto   contingente   e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, nel rispetto dei
fabbisogni prioritari.
  3. Per  le assunzioni del personale A.T.A. non puo' essere comunque
superato il limite complessivo del relativo turn-over.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 4 agosto 2001
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Frattini,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 119