MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 2001 

Adeguamento  alla  regola  tecnica  di  prevenzione incendi di cui al
decreto   del   Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  quello
dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 13 ottobre 1994.
Depositi  di  G.P.L.  in  serbatoi  fissi,  di  capacita' complessiva
superiore  a  5  m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva
superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di
sicurezza  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334.
(GU n.261 del 9-11-2001)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 13 ottobre 1994,
concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per  la  progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio
dei  depositi  di  G.P.L.  in serbatoi fissi di capacita' complessiva
superiore  a  5  m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva
superiore  a  5.000  Kg",  e  in  particolare il titolo XV, paragrafo
15.2.1;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  10 maggio 2001,
concernente  "Depositi  di  G.P.L.  in  serbatoi  fissi  di capacita'
complessiva  superiore  a  5 m3,  siti  in  stabilimenti a rischio di
incidente   rilevante   soggetti  all'obbligo  di  presentazione  del
rapporto di sicurezza";
  Considerate  le  accertate  difficolta',  da  parte dei gestori dei
depositi  di  G.P.L., non soggetti alla presentazione del rapporto di
sicurezza  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo agosto 1999, n.
334, di rispettare il termine di cui al citato decreto del 13 ottobre
1994;
                              Decreta:
  Le  disposizioni  contenute  nel decreto 10 maggio 2001 sono estese
anche   ai  depositi  di  G.P.L.  in  serbatoi  fissi,  di  capacita'
complessiva  superiore  a  5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita'
complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del
rapporto  di  sicurezza  di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
  I  gestori  dei  suddetti  depositi  devono presentare il programma
delle  opere  di  adeguamento  al  comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2001
                      Il Ministro dell'interno
Scajola
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano