MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Limiti  di  soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonche' di
quelli  derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP
ai fini dell'applicazione della normativa europea.
(GU n.2 del 3-1-2002)

    Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo 19
dicembre  1991,  n.  406,  dell'art.  1,  commi  6  e  7, del decreto
legislativo  24  luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del
decreto  legislativo  20  ottobre 1998, n. 402, dell'art. 4, comma 8,
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  e  dell'art. 9,
comma 14,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica
che,  in  relazione  al telex in data 3 dicembre 2001, n. 13991 della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  politiche
comunitarie  -  Ufficio  coordinamento mercato interno, dal 1 gennaio
2002,  i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, forniture
di  beni  e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonche'
di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono cosi' determinati:
      soglie comunitarie:
        1) euro 5.000.000;
        2) euro 200.000;
        3) euro 750.000;
        4) euro 400.000;
        5) euro 600.000;
      soglie WTO-GPA:
        1) DSP 130.000 = euro 162.293;
        2) DSP 200.000 = euro 249.681;
        3) DSP 400.000 = euro 499.362;
        4) DSP 5.000.000 = euro 6.242.028.