REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2001, n. 97 

  Approvazione  di  modifiche  ai regolamenti di esecuzione dell'Art.
12, comma 4 e dell'Art. 40, comma 7 della legge regionale n. 30/1999,
approvati  rispettivamente  con  decreto  del presidente della giunta
regionale  n.  0375/2000  e  con  decreto del presidente della giunta
regionale n. 483/2000.
(GU n.1 del 5-1-2002)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 26 aprile 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
"Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia";
    Visto  in  particolare  l'Art. 12, comma 4, della legge regionale
medesima,  che  demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina
concernente,  in  particolare,  le  condizioni  e le modalita' per il
rilascio,  il  rinnovo  e  la  revoca  dell'autorizzazione di azienda
faunistico-venatoria  e  di azienda agri-turistico-venatoria, nonche'
della creazione degli spazi naturali permanenti;
    Visto il decreto del presidente giunta regionale 25 ottobre 2000,
n.  0375/Pres.,  registrato  alla  Corte dei conti in data 31 ottobre
2000, registro n. 1, foglio n. 42, con il quale e' stato approvato il
regolamento  per  la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed
agri-turistico-venatorie  e, in particolare, l'Art. 6 che stabilisce,
in  ossequio  a  quanto  previsto  dall'Art. 40, comma 7, della legge
regionale  n.  30/1999,  la  possibilita'  per  le  riserve di caccia
private  e  consorziali  di  essere  istituite,  in aziende venatorie
prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano domanda
al  servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro il
31 dicembre 2000;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale del
29 dicembre  2000,  n. 0483/Pres., registrato alla Corte dei conti in
data 1 febbraio 2001, registro n. 1, foglio n. 4, di approvazione del
regolamento   di   esecuzione  dell'Art.  40,  comma 7,  della  legge
regionale  n.  30/1999,  che all'Art. 1, comma 2, proroga al 15 marzo
2001  il  termine  ultimo  per  la presentazione della documentazione
prevista  dal  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0375/Pres,  e che all'Art. 2 fissa al 15 maggio 2001 il termine entro
il  quale il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria
deve  emanare il provvedimento di autorizzazione ovvero respingere la
richiesta;
    Visto   che   l'Art.  8,  comma 72,  della  legge  regionale  del
26 febbraio  2001,  n.  4,  ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine
ultimo  per  la presentazione delle domande di conversione in aziende
venatorie  da  parte delle riserve di caccia private e consorziali ed
ha,  altresi',  statuito  di  differire  di  dodici  mesi  dalla data
dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'Art.
12,  comma 2,  lettera  c)  della  legge  regionale n. 30/1999 per la
creazione di spazi naturali permanenti;
    Considerato  che  l'Art.  29,  comma 2, del regolamento di cui al
decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/2000 stabilisce
che,  entro  centottanta  giorni dalla data della presentazione delle
domande  di  autorizzazione  ad  istituire  un'azienda  venatoria, il
servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica  e venatoria emetta
l'autorizzazione ovvero respinga la richiesta;
    Considerato  che  l'autorizzazione  ad  istituire  nuove  aziende
venatorie  e'  subordinata  prioritariamente  all'esame delle domande
presentate   dalle  riserve  di  caccia  private  e  consorziali  che
intendono convertirsi in aziende venatorie;
    Considerato  che  la  proroga  disposta  dalla legge regionale n.
4/2001   rende   di  fatto  impossibile  l'applicazione  delle  norme
regolamentari  riguardanti  i  termini del procedimento autorizzativo
per    l'istituzione    di    nuove    aziende   venatorie,   dovendo
prioritariamente  soddisfare  le  domande  delle  riserve  di  caccia
private e consorziali;
    Ritenuto  di  modificare  ed  integrare  i suddetti provvedimenti
regolamentari per adeguarli alla norma legislativa n. 4/2001;
    Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
che nella seduta del 9 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sulle
modifiche   predisposte   dal   servizio  autonomo  per  la  gestione
faunistica e venatoria;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 793 di data
15 marzo 2001;
                              Decreta:
    1. all'Art. 6, comma 1, del regolamento approvato con decreto del
presidente  della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., la
data "31 dicembre 2000" e' sostituita con "30 aprile 2001";
    2.  All'Art.  10,  comma 2,  lettera  d),  all'Art.  11, comma 2,
lettera  e)  e  all'Art.  22,  comma 2,  lettera  d)  del regolamento
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale n.
0375/Pres.,  dopo  la  parola  "aziendale"  sono  aggiunte  le parole
"ovvero,  la  disponibilita',  entro  un anno dall'autorizzazione, di
spazi  naturali  permanenti tali da raggiungere la percentuale minima
prevista";
    3.  All'Art.  29,  comma 2, del regolamento approvato con decreto
del  presidente  della  giunta  regionale  n.  0375/Pres.  le  parole
"centottanta  giorni" sono sostituite con le parole "trecentosessanta
giorni";
    4. All'Art. 1, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
presidente della giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., la
data "15 marzo 2001" e' sostituita dalla data "30 aprile 2001";
    5. All'Art. 2, comma 1, del regolamento approvato con decreto del
presidente della giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., la
data "15 maggio 2001" e' sostituita con la data "31 ottobre 2001".
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
le  sopraindicate  disposizioni  come  modifiche  a regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 29 marzo 2001
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Udine l'11 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 13