Approvazione di modifiche ai regolamenti di esecuzione dell'Art. 12, comma 4 e dell'Art. 40, comma 7 della legge regionale n. 30/1999, approvati rispettivamente con decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/2000 e con decreto del presidente della giunta regionale n. 483/2000.(GU n.1 del 5-1-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto in particolare l'Art. 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria, nonche' della creazione degli spazi naturali permanenti; Visto il decreto del presidente giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2000, registro n. 1, foglio n. 42, con il quale e' stato approvato il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie e, in particolare, l'Art. 6 che stabilisce, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, la possibilita' per le riserve di caccia private e consorziali di essere istituite, in aziende venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano domanda al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro il 31 dicembre 2000; Visto il decreto del presidente della giunta regionale del 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 1 febbraio 2001, registro n. 1, foglio n. 4, di approvazione del regolamento di esecuzione dell'Art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, che all'Art. 1, comma 2, proroga al 15 marzo 2001 il termine ultimo per la presentazione della documentazione prevista dal decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres, e che all'Art. 2 fissa al 15 maggio 2001 il termine entro il quale il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deve emanare il provvedimento di autorizzazione ovvero respingere la richiesta; Visto che l'Art. 8, comma 72, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4, ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione in aziende venatorie da parte delle riserve di caccia private e consorziali ed ha, altresi', statuito di differire di dodici mesi dalla data dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1999 per la creazione di spazi naturali permanenti; Considerato che l'Art. 29, comma 2, del regolamento di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/2000 stabilisce che, entro centottanta giorni dalla data della presentazione delle domande di autorizzazione ad istituire un'azienda venatoria, il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria emetta l'autorizzazione ovvero respinga la richiesta; Considerato che l'autorizzazione ad istituire nuove aziende venatorie e' subordinata prioritariamente all'esame delle domande presentate dalle riserve di caccia private e consorziali che intendono convertirsi in aziende venatorie; Considerato che la proroga disposta dalla legge regionale n. 4/2001 rende di fatto impossibile l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti i termini del procedimento autorizzativo per l'istituzione di nuove aziende venatorie, dovendo prioritariamente soddisfare le domande delle riserve di caccia private e consorziali; Ritenuto di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti regolamentari per adeguarli alla norma legislativa n. 4/2001; Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 9 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sulle modifiche predisposte dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 793 di data 15 marzo 2001; Decreta: 1. all'Art. 6, comma 1, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., la data "31 dicembre 2000" e' sostituita con "30 aprile 2001"; 2. All'Art. 10, comma 2, lettera d), all'Art. 11, comma 2, lettera e) e all'Art. 22, comma 2, lettera d) del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres., dopo la parola "aziendale" sono aggiunte le parole "ovvero, la disponibilita', entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista"; 3. All'Art. 29, comma 2, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. le parole "centottanta giorni" sono sostituite con le parole "trecentosessanta giorni"; 4. All'Art. 1, comma 2, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., la data "15 marzo 2001" e' sostituita dalla data "30 aprile 2001"; 5. All'Art. 2, comma 1, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., la data "15 maggio 2001" e' sostituita con la data "31 ottobre 2001". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 29 marzo 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Udine l'11 aprile 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 13