AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2001 

Disposizioni  urgenti in materia di importazioni di energia elettrica
per  l'anno  2002  dalla  Francia e dalla Svizzera. (Deliberazione n.
327/01).
(GU n.14 del 17-1-2002)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 dicembre 2001,
  Premesso che:
    con   deliberazione  5 dicembre  2001,  n.  301/01  (di  seguito:
deliberazione  n.  301/01),  l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito:  l'Autorita) ha definito, tra l'altro, modalita' e
condizioni  per  l'allocazione  della  capacita'  di  trasporto sulla
frontiera elettrica italo-svizzera e, in particolare, ha previsto, in
considerazione  dell'impossibilita'  di  pervenire  ad un accordo per
l'allocazione  congiunta  di  detta  capacita',  l'attribuzione  agli
operatori di sistema svizzeri, per l'allocazione autonoma da parte di
questi ultimi, del 50% della medesima capacita';
    la  determinazione  di cui al precedente alinea e' stata adottata
in  aderenza  ai  criteri  applicati  dall'Autorita'  ai  fini  delle
analoghe   decisioni  assunte  per  il  biennio  precedente  ed  alla
richiesta  presentata dagli operatori di sistema svizzeri con lettera
in data 28 novembre 2001;
    nella   lettera   di   cui  al  precedente  alinea  venivano,  in
particolare,  richieste  l'applicazione del sopra richiamato criterio
di  equiripartizione  della  capacita' disponibile italo-svizzera, e,
inoltre, ai fini dell'allocazione autonoma, una capacita' pari a 1220
MW,  superiore  a  quella  di 1000 MW considerata ai fini delle sopra
indicate determinazioni assunte con la deliberazione n. 301/01;
    il  presidente della seconda sezione del tribunale amministrativo
regionale  per  la  Lombardia, sede di Milano, con decreto n. 3175/01
del 28 dicembre 2001 (di seguito: decreto n. 3175/01), sul ricorso n.
4288/01  presentato  da  alcuni  operatori  svizzeri  e  italiani, ha
disposto  la  sospensione  della suddetta deliberazione limitatamente
alla  differenza,  pari  a 440 MW, tra la quantita' riconosciuta agli
operatori svizzeri nell'anno 2001 e quella annuale riconosciuta dalla
deliberazione  impugnata, "rapportata al limitato periodo di quindici
giorni su trecentosessantacinque giorni dell'intero anno nel caso che
il collegio del 10 gennaio 2002 non ritenesse di confermare la misura
cautelare,  salvo  pur  sempre  l'esito definitivo del merito, che, a
favore  o  a  carico  delle  ricorrenti,  rilevera' per l'intero anno
2002";
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
    il decreto n. 3175/01;
  Viste:
    la deliberazione n. 301/01;
    la deliberazione 17 dicembre 2001, n. 305/01;
  Considerato che:
    stanti  il contenuto dell'istanza di sospensione e le motivazioni
esposte  nel  decreto  n.  3175/01,  questo  decreto non incide sulla
deliberazione  n.  301/01  quanto  alle modalita' e alle procedure di
allocazione  e  ai criteri di ripartizione della capacita' bilaterale
tra  l'Italia  e  la  Svizzera,  limitandosi  a  definire  una misura
funzionale ad evitare la perdita della quota di mercato su base annua
corrispondente   alla  minore  capacita'  di  cui  alle  premesse  e,
conseguentemente, volta ad impedire la produzione degli effetti della
procedura quanto a tale minore capacita';
    l'attuazione  della  misura  di  cui al precedente alinea, stante
1'acquiescenza  prestata  dai  ricorrenti al criterio di ripartizione
della   capacita'  bilaterale  tra  l'Italia  e  la  Svizzera,  rende
necessaria  una riduzione della capacita' di trasporto assegnabile su
base  annuale  sulla  frontiera  nord-ovest  destinata ai clienti del
mercato  libero,  definita dal gestore della rete in attuazione delle
disposizioni  della  deliberazione  n. 301/01, come pari a 1153 MW; e
che  la  riduzione  del 50% della suddetta minore capacita' e' pari a
220 MW;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  evitare, in caso di caducazione della
misura  disposta  nel  decreto  n.  3175/01,  la  reiterazione  della
procedura di allocazione, sia opportuno disporre che il gestore della
rete proceda all'allocazione della capacita' di trasporto assegnabile
su  base  annuale  sulla  frontiera  nord-ovest,  pari  a  1153 MW, e
sospendere  gli  effetti della medesima allocazione, limitatamente ad
una   quota,  per  ciascun  soggetto  assegnatario,  pari  al  19,1%,
corrispondente a 220 MW complessivi;
  Sentita la Commission de regulation de l'electricite' francese;

                              Delibera:

  Di  stabilire che, in ottemperanza al decreto n. 3175/01 in data 28
dicembre  2001  del  presidente  della  seconda sezione del tribunale
amministrativo   regionale   per   la   Lombardia   sede  di  Milano,
l'allocazione  della  capacita'  di  trasporto  assegnabile  su  base
annuale   di   cui  all'art.  7,  comma  7.1,  dell'allegato  A  alla
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:   l'Autorita)   5 dicembre  2001,  n.  301/01  (di  seguito:
deliberazione n. 301/01), sulla frontiera nord ovest, avvenga:
    a) in  applicazione  delle  disposizioni  della  deliberazione n.
301/01   e   secondo   quanto   previsto   dagli   avvisi   approvati
dall'Autorita' con la deliberazione 19 dicembre 2001, n. 305/01;
    b) entro  i  termini  di cui alla deliberazione dell'Autorita' 27
dicembre 2001, n. 321/01;
    c) per  una quota della capacita' allocata a ciascun assegnatario
pari   al   19,1%,   sotto  condizione  sospensiva  costituita  dalla
caducazione   degli  effetti  della  misura  adottata  con  il  sopra
richiamato  decreto in esito alla decisione della camera di consiglio
fissata  per  il  10 gennaio  2002, ovvero, in caso di conferma della
suddetta misura, alla decisione di rigetto in primo grado del ricorso
n. 4288/01 presentato avverso la deliberazione n. 301/01;
  Di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita'  produttive,  al  commissario  per  l'energia e i trasporti
della  Commissione  europea  ed  alla  societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.;
  Di  inviare  per informazione copia del presente provvedimento alla
Commission   de   regulation  de  l'electricite',  2  rue  du  Quatre
Septembre,  75084, Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia,
Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera;
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in vigore con decorrenza
dal 28 dicembre 2001.
    Milano, 28 dicembre 2001
                                                 Il presidente: Ranci