PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 gennaio 2002 

Revoca   della  somma  di  L.  1.477.251.580  concessa  alla  Regione
siciliana  per  interventi  connessi  all'emergenza  idrica del 1989.
(Ordinanza n. 3172).
(GU n.16 del 19-1-2002)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001  con  il  quale  al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Viste  le  ordinanze  n.  1674  e  n.  1714  rispettivamente datate
24 marzo e 12 maggio 1989 recanti disposizioni dirette a fronteggiare
l'emergenza   idrica  nella  Regione  siciliana  con  un'assegnazione
complessiva di L. 487.145.000.000;
  Considerato  che alla data odierna risulta la mancata utilizzazione
della   somma   di   L. 1.477.251.580   relativamente  ai  lavori  di
completamento   della   captazione  idrica  sotterranea  mediante  la
Galleria Ciapparrazzo in territorio di Bronte;
  Tenuto  conto  che  l'ultima  erogazione  in  favore  della Regione
siciliana e' avvenuta in data 23 novembre 1995;
  Ravvisata  l'opportunita'  -  alla  luce  del  lungo lasso di tempo
trascorso - di procedere alla revoca della suddetta assegnazione;
  Considerato   che   detto   importo   risulta  tuttora  disponibile
sull'unita'  previsionale  di base 20.2.1.2 (cap. 9333) del centro di
responsabilita'  n.  20  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  l'assegnazione  di L.
1.477.251.580 disposta in favore della Regione siciliana e' revocata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola