MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 gennaio 2002, n. 764037 

Ratifica  della  Convenzione  sulla  proibizione  delle armi chimiche
fatta  a  Parigi  del  13 gennaio  1993  -  Chiarimenti in materia di
importazione,  esportazione  o  comunque  trasferimento  dei composti
chimici elencati nella tabella 2(B) e nella tabella 3 - Dichiarazioni
consuntive anno 2001.
(GU n.30 del 5-2-2002)
 
 Vigente al: 5-2-2002  
 

                       (CIRCOLARE n. 764037).

                                  Ai Ministeri
                                  Alle camere di commercio
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alle associazioni di categoria
                                  A tutte le imprese interessate

  Sono  giunti  a  questa Direzione generale alcuni quesiti in ordine
agli  adempimenti in materia di importazione, esportazione o comunque
trasferimento  dei  composti  chimici  elencati  nella tabella 2(B) e
nella   tabella 3   dell'annesso  della  Convenzione  di  Parigi  del
13 gennaio 1993 ratificata con la legge del 18 novembre 1995, n. 496,
cosi' come modificata dalla successiva legge del 4 aprile 1997, n. 3.
  Il Ministero delle attivita' produttive, avvalendosi della facolta'
esposta   dal   comma 2  dell'art.  4  della  legge  n.  93/1997,  ha
modificato, con il decreto ministeriale del 16 agosto 2001, la soglia
di  dichiarabilita'  delle  miscele  contenenti composti appartenenti
alla   tabella 2(B)  ed  alla  tabella 3  esentando  dall'obbligo  di
dichiarazione  i soggetti che trattino tali miscele con una quantita'
di  dette  sostanze  in  percentuale  inferiore  al  30 per cento (in
precedenza la legge n. 93/1997 prevedeva una soglia del 15%).
  Tale  disposizione,  anche  sulla  scorta  di quanto in discussione
presso  il segretariato della Organizzazione per la proibizione delle
armi  chimiche  (OPAC)  a  l'Aia  in  materia di armonizzazione delle
dichiarazioni  dei  flussi di sostanze chimiche tra Stati parte, deve
intendersi nel senso che non sono tenuti all'obbligo di dichiarazione
quei  soggetti  che  importino,  esportino  o  comunque trasferiscano
miscele  di  sostanze  chimiche  nelle  quali  il  singolo  composto,
appartenente  alla  tabella 2(B)  o  alla  tabella 3, sia presente in
quantita' inferiore al 30% in peso.
  Con  l'occasione  si ricorda che tutti i soggetti interessati dalla
legge  n.  496/1995 devono presentare la dichiarazione consuntiva per
l'anno  2001  entro e non oltre sessanta giorni dall'inizio dell'anno
successivo a quello oggetto di dichiarazione (nel caso specifico il 1
marzo 2002).
  Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questa amministrazione
in  unica  copia,  complete  in ogni loro parte e firmate in tutte le
pagine  dal  legale rappresentante dell'azienda, entro e non oltre il
termine  previsto  mediante:  raccomandata  con avviso di ricevimento
indirizzata  a:  Ministero  delle attivita' produttive - D.G.S.P.C. -
Ufficio  armi  chimiche,  via  Molise  n.  19  -  00187  Roma,  o, in
alternativa, mediante fax al numero: 06/47887850.
  In  caso  di  invio  a  mezzo  fax  l'impresa e' tenuta a custodire
l'originale con gli estremi della spedizione.
  Per   quanto   riguarda   le   modalita'   di   compilazione  delle
dichiarazioni  si  fa  riferimento,  per  quanto non in contrasto con
quanto illustrato in precedenza, alla modulistica ed alle linee guida
contenute  nelle circolari del 4 aprile 1997, n. 37877, del 30 luglio
1997  n. 358420, del 22 gennaio 1998, n. 775036, del 2 febbraio 1999,
n. 775043.
  La  documentazione  completa  riguardante  la  legge n. 496/1995 e'
disponibile        sul       sito       Internet       all'indirizzo:
http://www.minindustria.it/  voce:  "indice  degli argomenti"; titolo
"Armi chimiche - legge n. 496".
    Roma, 18 gennaio 2002
                                      Il direttore generale: Visconti