PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 gennaio 2002 

Revoca  delle  somme  di  euro  2.246,05  e  di euro 12.045,02 di cui
all'ordinanza  n.  1972  del  16 luglio  1990,  recante interventi di
riparazione  di  opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali
del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge
19 marzo  1988,  n.  85,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 3177).
(GU n.30 del 5-2-2002)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  1972  del  16 luglio  1990,  con la quale, in
particolare  all'art.  1,  e' stato disposto il finanziamento di lire
323  milioni  (Euro 166.815,58) a favore del comune di Pieve Fosciano
in  provincia  di Lucca e lire 302 milioni (Euro 155.969,98) a favore
del  comune di Montignoso in provincia di Macerata, per interventi di
recupero  e  riparazioni  di  opere  pubbliche  di  interesse  locale
danneggiate  dagli  eventi  alluvionali  del luglio e agosto 1987 nei
comuni  di  cui  all'art.  4  del  decreto-legge 19 marzo 1988 n. 85,
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 159;
  Viste  le  note  n.  OP/21484/TS  05.6  e  n. OP/21410/TS 06.12 del
19 giugno  2001 con le quali l'ufficio opere pubbliche d'emergenza ha
comunicato  ai  comuni  di Pieve Fosciano e Montignoso che i suddetti
finanziamenti sarebbero stati revocati;
  Considerato che sono state erogate al comune di Pieve Fosciana lire
318.651.040   (Euro  164.569,53)  e  al  comune  di  Montignoso  lire
278.677.590  (Euro  143.924,96)  e  che  l'ultima erogazione e' stata
effettuata rispettivamente nel febbraio del 1994 e nel marzo 1996;
  Considerato,  altresi',  che  gli importi residui di lire 4.348.960
(Euro  2.246,05) e lire 23.322.410 (Euro 12.045,02) risultano tuttora
disponibili  sul  pertinente  capitolo  aggiunto  per i residui dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate: la somma
di  Euro 2.246,05 assegnata al comune di Pieve Fosciana e la somma di
Euro  12.045,02  assegnata  al  comune di Montignoso con ordinanza n.
1972 del 16 luglio 1990.
  2.  Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola