MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 dicembre 2001 

Proroga  dell'efficacia  dell'ordinanza  concernente  il  divieto  di
pratiche di clonazione umana.
(GU n.30 del 5-2-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo  1997)  con la quale e' stato disposto, in attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi   forma   di  sperimentazione  e  di  intervento,  comunque
praticata,  finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio  2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
152  del  1 luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
28  del  3  febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n.
166  del  19 luglio  2001) con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza  del  5 marzo  1997  e'  stata  prorogata,  da  ultimo,  al
31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  28  marzo  2001,  n.  145,  recante  "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei  diritti  dell'uomo  e  della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla  biomedicina  fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul  divieto di clonazione di esseri umani", con particolare riguardo
al relativo art. 3;
  Considerato,  in  particolare,  che nell'art. 1 di detto protocollo
addizionale e' vietato ogni intervento avente come scopo di creare un
essere  umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente
o morto;
  Considerato,   tuttavia,   che,   comunque,  in  base  alla  delega
espressamente  conferitagli  dal predetto art. 3 della legge 28 marzo
2001,  n.  145  il  Governo  dovra'  emanare  con decreto legislativo
"Ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento
giuridico  italiano  ai  principi ed alle norme" della Convenzione di
Oviedo e del relativo protocollo addizionale;
  Considerato che e' in corso di recepimento la direttiva n. 98/44/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  6 luglio 1998 sulla
protezione   giuridica  delle  invenzioni  biotecnologiche  (Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del  30 luglio  1998,  legge n.
213/1913),  che  dichiara  non  brevettabili,  per  conclamati motivi
d'ordine  etico-giuridico  i  procedimenti  di  clonazione umana e di
modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  limitatamente  al divieto di
qualsiasi  forma  di sperimentazione e di intervento finalizzata alla
clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;
  Ritenuto,   invece,   che   ulteriori   proroghe   del  divieto  di
sperimentazioni    concernenti    la   clonazione   animale   possano
pregiudicare    il    progresso    della    ricerca    sanitaria   e,
conseguentemente,  impedire il raggiungimento di piu' elevati livelli
di tutela della salute umana;
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare  al  30 giugno 2002 l'efficacia
dell'ordinanza  5 marzo  1997 limitatamente al divieto di pratiche di
clonazione umana;

                               Ordina:
                               Art. 1.

  1.  Per i motivi illustrati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza
del  5 marzo  1997  ivi  indicata  e'  prorogata  al  30 giugno 2002,
limitatamente  al  divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di
intervento,  comunque  praticata,  finalizzata, anche indirettamente,
alla clonazione umana.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 36