COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001 

Legge  n. 388/2000, art. 141, comma 4 (programmi stralcio). Modifiche
alle delibere n. 23/2001 e n. 52/2001. (Deliberazione n. 93/01).
(GU n.30 del 5-2-2002)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  direttiva  CEE  n.  91/271  che  fissa, tra l'altro, gli
obblighi  e  le  connesse  scadenze  temporali  per  la  raccolta, il
trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane;
  Vista  la  legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive integrazioni e
modificazioni,  ed  in particolare l'art. 11, comma 3, concernente la
predisposizione,  da  parte  di  comuni  e province, sulla base degli
indirizzi  fissati  dalle  regioni  e previa ricognizione delle opere
esistenti,  di  un  programma  degli  interventi  necessari ad un uso
efficiente  delle  risorse idriche, corredato dal piano finanziario e
dal connesso modello gestionale organizzativo;
  Visti  gli  articoli  27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  258,  che  recepiscono  gli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione;
  Visto  l'art.  3,  comma  3,  del  medesimo  decreto legislativo n.
152/1999,  che  attribuisce  al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'esercizio   dei  poteri  sostitutivi  qualora  l'inattivita'  delle
regioni  e  degli  enti  locali comporti l'inadempienza agli obblighi
derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea o pericolo di grave
pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi
di informazione;
  Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e, in
particolare,  l'art.  141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi
comunitari  in  materia  di  fognatura,  collettamento e depurazione,
demanda  alle  autorita' d'ambito, ovvero, se queste non siano ancora
operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e
l'attuazione  di  un programma di interventi urgenti a stralcio e con
gli  stessi  effetti  di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della
legge  n.  36/1994,  prevedendo  altresi',  in  caso di inerzia delle
predette  autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da
parte  dei presidenti delle giunte regionali su delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  propria delibera 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale
n.  71/2001)  concernente  indirizzi  per  l'utilizzo  delle  risorse
destinate  ai  programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della
legge n. 388/2000;
  Visto,  in  particolare,  il  punto  3  della  suddetta delibera n.
23/2001  che  detta  precisi  adempimenti  in  materia  di  programmi
stralcio   la  cui  attuazione  sia  subordinata  al  reperimento  di
ulteriori risorse rispetto a quelle gia' disponibili;
  Vista  la propria delibera 4 aprile 2001, n. 52 (Gazzetta Ufficiale
n.  165/2001)  concernente  direttive  per  la determinazione, in via
transitoria,  delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura
e di depurazione per l'anno 2001;
  Visto,  in  particolare,  il  punto  2.3 della predetta delibera n.
52/2001,  che  detta  le  modalita'  per  la determinazione e fissa i
termini  di  decorrenza  degli  incrementi  tariffari  destinabili al
finanziamento  dei  programmi  stralcio  in  concorrenza con le altre
risorse  finalizzate  alla  realizzazione  di interventi inseriti nel
programma stesso;
  Considerato  che,  sulla base dei primi dati raccolti dal Ministero
dell'ambiente,  non  risulta  alla data odierna del tutto definita la
fase  di  predisposizione  dei programmi stralcio, in particolare per
quanto  concerne  l'esaustivita'  del  piano finanziario con riguardo
alle   fonti   di  copertura  pubbliche  o  private  necessarie  alla
realizzazione degli interventi urgenti programmati;
  Ritenuto che l'attuazione dei programmi stralcio e, in particolare,
delle  opere  prioritarie  ai  fini degli adempimenti comunitari, non
possa  essere  avviata  in  assenza  di  piani  finanziari  completi,
indicanti  specificamente  le  fonti  di  copertura  gia' disponibili
(accantonamenti, ecc...), quelle comunque certe (proventi da tariffa,
mutui  Cassa  depositi e prestiti, leggi di settore, leggi specifiche
per  le aree depresse, ecc...) o attivabili attraverso procedure gia'
definite (project financing, ecc...);
  Tenuto  conto  che  la  mancata  tempestiva  attuazione  dei  piani
stralcio,   comportando  l'inottemperanza  agli  obblighi  comunitari
nonche'  a  quelli  nazionali di cui alla normativa sopra richiamata,
autorizza l'esercizio dei poteri sostitutivi;
  Considerata  l'opportunita'  di  semplificare le procedure previste
dal   punto   7   della   delibera   n.   23/2001   in   materia   di
autocertificazione  sulle  quote di tariffa accantonate, attuando nel
contempo specifiche forme di controllo a campione;

                              Delibera:

  1. Il punto 2.3 della delibera n. 52/2001 e' cosi' sostituito:
  "2.3.  Programmi  stralcio  di  cui  all'art.  141  della  legge n.
388/2000.
  Per  il  parziale  finanziamento  dei  programmi  stralcio  di  cui
all'art.  141  della  legge  n.  388/2000  e' previsto, nell'arco del
quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura
e depurazione nella misura massima del 20%.
  In ogni anno del quinquennio l'aumento non potra' comunque eccedere
la misura del 5%.
  Tali  incrementi  si applicano sulla quantita' d'acque scaricate in
fognatura  da  parte  delle  utenze  civili  ed industriali e saranno
determinati  tenendo  conto,  pur  nelle  more  dell'applicazione del
metodo  normalizzato,  dei  principi  di  carattere generale previsti
dagli  articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi
sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza
con  le  altre  risorse  finalizzate  alla realizzazione d'interventi
inseriti nel programma stesso.
  L'aumento  finalizzato  all'attuazione dei programmi stralcio viene
riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme
riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.
  L'aumento  tariffario  di  cui ai punti precedenti si applica anche
alle  gestioni  in economia. Qualora venga posto in essere, su delega
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, l'esercizio dei poteri
sostitutivi   del   presidente   della   giunta   regionale   per  la
predisposizione  e  l'attuazione  dei programmi stralcio, l'eventuale
aumento  tariffario,  individuato  nel  piano finanziario connesso al
programma stralcio, viene determinato entro 90 giorni dall'emanazione
del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di delega e,
comunque,  entro  e non oltre il 30 giugno 2002 e la decorrenza resta
stabilita secondo quanto previsto dal successivo punto 3.3.
  Resta  inoltre  confermato  che,  in  fase  di  predisposizione  ed
attuazione dei programmi stralcio, dovra' comunque essere favorito al
massimo,  in linea con le indicazioni del documento di programmazione
economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al
metodo del project financing".
  2. Il punto 7 della delibera n. 23/2001 e' sostituito dal seguente:
  "Questo  Comitato potra' disporre controlli a campione, avvalendosi
anche  della  Guardia  di  finanza,  finalizzati  alla  verifica  dei
proventi da tariffa che dovevano essere accantonati per investimenti,
nonche'  di  quelli  che  sono  stati  globalmente  accantonati e non
utilizzati dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione".
    Roma, 15 novembre 2001
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio   di   controllo  atti  sui  Ministeri  economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 6