MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 dicembre 2001 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Legatoria  Parella,  unita' di Grugliasco.
(Decreto n. 30590).
(GU n.35 del 11-2-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
degli  ammortizzatori  sociali  e  degli incentivi alla occupazione -
Dipartimento  per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  271 del 14 settembre 2001, pronunciata dal
tribunale  di  Torino  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Legatoria Parella;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 settembre 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.,  Legatoria
Parella,  sede  in  Torino,  unita'  di  Grugliasco  (Torino), per un
massimo di 19 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre
2001 al 14 settembre 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2001
                                       Il direttore generale: Achille