REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 24 

  Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.
(GU n.8 del 23-2-2002)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 48 del 28 novembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Controlli degli impianti termici

    1.  La  Regione,  al  fine  di garantire condizioni omogenee agli
utenti  del  Friuli-Venezia  Giulia,  individua  le  procedure  per i
controlli  e  le verifiche di cui all'art. 31, comma 3, della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
    2.  E'  istituito,  presso  l'ufficio  di  piano,  servizio della
programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le province
ed  i  comuni  con  piu'  di  quarantamila  abitanti per l'attuazione
omogenea   delle   procedure  di  controllo  dell'esercizio  e  della
manutenzione  degli  impianti di cui alla legge n. 10/1991. Al tavolo
di  coordinamento  partecipano  inoltre  le associazioni di categoria
interessate,  nonche'  le  associazioni  di  tutela  dei  consumatori
presenti  in  Regione  ed  in  possesso dei requisiti di cui art. 118
della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
    3.  Con apposite convenzioni tra le province ed i comuni con piu'
di  quarantamila  abitanti  e  le associazioni di cui al comma 2 sono
individuate  le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui
al comma 1.
    4. Tali convenzioni devono prevedere:
      a) l'esercizio  dei controlli da effettuarsi da parte di figure
abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
      b) la  pubblicita'  degli elenchi di installatori e manutentori
aderenti alle convenzioni;
      c) le    tariffe   massime   comprensive   della   manutenzione
dell'impianto e del controllo sull'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione;
      d) le  modalita' con cui sono forniti, senza oneri a carico dei
proprietari,  i  dati necessari alla tenuta del catasto provinciale o
comunale degli impianti e dei relativi controlli.
    5. Le procedure eventualmente avviate dalle province e dai comuni
con piu' di quarantamila abitanti, prima dell'entrata in vigore della
presente  legge,  sono uniformate ai contenuti del presente articolo,
ferma  restando la validita' delle verifiche gia' effettuate presso i
singoli impianti. Le convenzioni di cui al comma 3, individueranno le
tipologie  ed entita' dei controlli a campione effettuati da province
e  comuni  con  piu'  di quarantamila abitanti, che possono avvalersi
anche  di  organismi  esterni  aventi  specifica  competenza tecnica,
(periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della
Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 344).
    6.  (Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 344).
      Trieste, 16 novembre 2001
                                TONDO