Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.(GU n.8 del 23-2-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto alla data del citato decreto legislativo sono regolate dall'autorita' concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' dell'Art. 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le autorita' concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale, con revisione delle concessioni in essere per ottemperare al rilascio di cui al comma predetto, disponendo anche prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione. 3. In attuazione del comma 3 dell'Art. 1 del decreto legislativo n. 152/1999, la Regione, a seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell'Art. 22 del citato decreto legislativo n. 152/1999, da' autonoma applicazione al comma 3 dell'Art. 22 medesimo, come sostituito dall'Art. 6 del decreto legislativo n. 258/2000, individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione. 4. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell'autorita' di bacino competente, di cui all'Art. 3 della legge n. 36/1994, il deflusso minimo vitale e' definito provvisoriamente in misura pari a un contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso. 5. Deve comunque essere garantita la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche' la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 27 novembre 2001 TONDO