REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 28 

  Attuazione  del  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152 in
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.
(GU n.8 del 23-2-2002)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  In attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
tutte  le  derivazioni  d'acqua comunque in atto alla data del citato
decreto  legislativo sono regolate dall'autorita' concedente mediante
la  previsione  di  rilasci  volti a garantire il livello di deflusso
necessario  alla  vita  negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli  equilibri  degli  ecosistemi  interessati  ai sensi dell'Art. 3,
comma  3,  della  legge  5 gennaio  1994, n. 36, nonche' dell'Art. 3,
comma  1,  lettera  i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, senza che
cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  riduzione del canone di
concessione.
    2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, le autorita' concedenti
provvedono  al  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni  in atto nel
medesimo  corpo  idrico  e  per  tutti  i corpi idrici del territorio
regionale,  con revisione delle concessioni in essere per ottemperare
al rilascio di cui al comma predetto, disponendo anche prescrizioni o
limitazioni  temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo
alla   corresponsione   di   indennizzi   da   parte  della  pubblica
amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.
    3.  In attuazione del comma 3 dell'Art. 1 del decreto legislativo
n.  152/1999,  la  Regione, a seguito della mancata realizzazione nei
termini  di  legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell'Art. 22
del citato decreto legislativo n. 152/1999, da' autonoma applicazione
al  comma  3  dell'Art.  22 medesimo, come sostituito dall'Art. 6 del
decreto  legislativo n. 258/2000, individuando gli obblighi, a carico
dei  derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in
regolare   stato  di  funzionamento  di  idonei  dispositivi  per  la
misurazione  delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in
corrispondenza   dei   punti   di   prelievo   e,  ove  presente,  di
restituzione.
    4.   In   via   transitoria,   in   attesa  delle  determinazioni
dell'autorita' di bacino competente, di cui all'Art. 3 della legge n.
36/1994,  il  deflusso  minimo vitale e' definito provvisoriamente in
misura  pari a un contributo unitario di quattro litri al secondo per
chilometro quadrato di bacino sotteso.
    5.  Deve  comunque  essere  garantita  la  capacita'  naturale di
autodepurazione  dei  corpi idrici, nonche' la capacita' di sostenere
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 27 novembre 2001

                                TONDO