DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 27 

Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31,   recante  attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano.
(GU n.58 del 9-3-2002)
 
 Vigente al: 24-3-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio,  del  3  novembre  1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge  comunitaria  1999),
ed in particolare, l'articolo 1, comma 4; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante
attuazione della citata direttiva 98/83/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236; 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2002; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 febbraio 2002; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche  comunitarie  e  della
salute, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e  dei
trasporti, delle attivita' produttive,  delle  politiche  agricole  e
forestali, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  per  gli
affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,   recante
attuazione della direttiva 98/83/CE,  relativa  alla  qualita'  delle
acque  destinate  al  consumo  umano,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole:  ",  nonche'  chiunque  fornisca  acqua  a  terzi
attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete  di
distribuzione," sono inserite le seguenti:  "nel  punto  di  consegna
ovvero, ove sconsigliabile per difficolta'  tecniche  o  pericolo  di
inquinamento del  campione,  in  un  punto  prossimo  della  rete  di
distribuzione rappresentativo e"; 
    c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,
le   seguenti   parole:   "e   nelle   confezioni    in    fase    di
commercializzazione  o  comunque  di  messa  a  disposizione  per  il
consumo"; 
    d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore  si  considera
aver adempiuto agli obblighi" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "si
considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi"; 
    e) all'articolo 5,  comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:  "il
gestore" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  responsabile  della
gestione"; 
    f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il
rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur  essendo  nel
punto  di  consegna  rispondenti  ai  valori  di  parametro   fissati
nell'allegato I, non siano  conformi  a  tali  valori  al  rubinetto,
l'azienda sanitaria locale  dispone  che  il  gestore  adotti  misure
appropriate per eliminare il rischio che le acque  non  rispettino  i
valori  di  parametro  dopo  la  fornitura.   L'autorita'   sanitaria
competente  ed  il  gestore,  ciascuno  per  quanto  di   competenza,
provvedono affinche'  i  consumatori  interessati  siano  debitamente
informati  e  consigliati  sugli  eventuali   provvedimenti   e   sui
comportamenti da adottare."; 
    g) all'articolo 6, dopo il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis. Il giudizio di  idoneita'  dell'acqua  destinata  al  consumo
umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente."; 
    h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto  ad
effettuare per la verifica della qualita'  dell'acqua,  destinata  al
consumo umano. 
    2. I punti di prelievo  e  la  frequenza  dei  controlli  interni
possono essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale. 
    3. Per l'effettuazione dei controlli  il  gestore  si  avvale  di
laboratori di analisi interni, ovvero  stipula  apposita  convenzione
con altri gestori di servizi idrici."; 
    i) all'articolo 8, comma 2, le  parole:  "effettuato  nell'ambito
dei piani di tutela delle acque" sono soppresse; 
    j) all'articolo 8, comma 6, dopo  le  parole:  "ed  al  Ministero
della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte
dal Ministro della salute e sulle quali la  Conferenza  Stato-regioni
esprime intesa"; 
    k) all'articolo  8,  comma  7,  dopo  le  parole:  "e  successive
modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o  di  propri  laboratori
secondo il rispettivo ordinamento."; 
    l) all'articolo 9 nella rubrica le  parole:  "Garanzia  di"  sono
sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di"; 
    m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni  d'uso).  -  1.  Fatto  salvo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le  acque
destinate al consumo umano non corrispondono ai valori  di  parametro
fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria  locale
interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate
le  valutazioni  del  caso,  propone  al  sindaco  l'adozione   degli
eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della  salute  pubblica,
tenuto conto dell'entita' del superamento  del  valore  di  parametro
pertinente e dei potenziali rischi per la salute  umana  nonche'  dei
rischi     che     potrebbero     derivare     da     un'interruzione
dell'approvvigionamento o da  una  limitazione  di  uso  delle  acque
erogate. 
  2.  Il  gestore,  sentite  l'azienda  unita'  sanitaria  locale   e
l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della  non
conformita', attua i correttivi gestionali  di  competenza  necessari
all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate. 
  3. La procedura di cui al comma precedente  deve  essere  posta  in
atto anche in presenza di sostanze o agenti  biologici  in  quantita'
tali che possono determinare un rischio per la salute umana. 
  4. Il  sindaco,  l'azienda  unita'  sanitaria  locale,  l'Autorita'
d'ambito  ed  il  gestore  informano  i  consumatori  in  ordine   ai
provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza."; 
    n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea:  "1.  Sono  di  competenza
statale le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1.  E'
di competenza statale  la  determinazione  di  principi  fondamentali
concernenti:"; 
    o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole:  "e  3"  sono
soppresse; 
    p) all'articolo 11, comma 1, alla  fine  della  lettera  h)  sono
aggiunte le seguenti parole: ", nonche'  per  il  confezionamento  di
acque per equipaggiamenti di emergenza;"; 
    q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle  acque"  sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle"; 
    r) all'articolo 14, comma 1, dopo  le  parole:  "alle  specifiche
predetti" sono aggiunte le  seguenti:  "mette  in  atto  i  necessari
adempimenti di competenza e"; 
    s) all'articolo 14, comma 4, dopo  le  parole:  "per  il  consumo
umano" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  a  quelle  fornite  tramite
cisterna."; 
    t) all'articolo 15, comma  1,  le  parole:  "fatto  salvo  quanto
disposto dalle note 2,  4  e  10  dell'allegato  I,  parte  B."  sono
sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2,
4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B." 
    u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole:  "alle  acque"  sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle"; 
    v)  all'articolo  17,  comma  4,  le  parole:  "comma  4,"   sono
sostituite dalle seguenti "comma 3,"; 
    w) all'articolo 19 dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:
"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7,  comma
4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a
euro 30987."; 
    x) all'articolo 19 dopo il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i  fatti
costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l)  sono  punite
con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987."; 
    y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  "19-bis. - 1. In relazione a  quanto  disposto  dall'articolo  117,
comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto  dalla
legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle
materie di competenze delle regioni e  delle  province  autonome,  le
disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto  si
applicano, per le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che  non  abbiano  ancora  provveduto  al  recepimento  della
direttiva 98/83/CE,  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
normativa di attuazione di ciascuna  regione  e  provincia  autonoma.
Tale normativa e'  adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  nel
rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto."; 
    z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Le
norme tecniche adottate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  restano   in   vigore,   ove
compatibili,  con  le  disposizioni  del   presente   decreto,   fino
all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia."; 
    aa) l'allegato I,  parte  B,  e'  modificato  come  segue:  nella
colonna "Parametro"  le  formule  del  nitrato  e  del  nitrito  sono
soppresse e sostituite con le seguenti: 
    

"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)",
la formula alla nota 5:

"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1"

e' soppressa e sostituita con la seguente:

  [nitrato]   [nitrito]
" --------- + --------- minore o = a 1";
     50        0.5(0.1)

    
    bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue:  nella  nota
"*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa
la parola: "minimo"; 
    cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3,
le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per le acque non frizzanti"; 
    dd) alla  fine  dell'allegato  I  il  paragrafo  (Avvertenza)  e'
sostituito dal seguente: 
  "(Avvertenza). Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  8,
comma 3,  a  giudizio  dell'Autorita'  sanitaria  competente,  potra'
essere  effettuata  la  ricerca  concernente  i  seguenti   parametri
accessori con i rispettivi volumi di riferimento: 
    

    Parametro                         Volume di riferimento
        --                                     --
 Alghe............................             1L
 Batteriofagi anti-E.coli.........             100L
 Nematodi a vita libera...........             1L
 Enterobatteri patogeni...........             1L
 Enterovirus......................             100L
 Funghi...........................             100mL
 Protozoi.........................             100L
 Pseudomonas aeruginosa...........             250mL
 Stafilococchi patogeni...........             250mL

    
  Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo
8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle  acque
destinate  al  consumo  umano   gli   Enterovirus,   i   Batteriofagi
anti-E.coli,  gli  Enterobatteri   patogeni   e   gli   Stafilococchi
patogeni."; 
      ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna: 
    

" Controllo di verifica -
   Numero di campioni
   all'anno (note 3 e 5) ";

il penultimo riquadro:
" 3
  + ogni 10.000 mcubo/g del
    volume totale e frazione
    di 1.000 "
e' soppresso e sostituito con il seguente:
" 3
  + 1 ogni 10.000 m cubo/g del
    volume totale e frazione
    di 10.000 ";

l'ultimo riquadro:
" 10
  + ogni 25.000 m cubo/g del
    volume totale e frazione
    di 10.000 "
e' soppresso e sostituito con il seguente:
" 10
  + 1 ogni 25.000 m cubo/g del
    volume totale e frazione
    di 25.000 ";

    
      ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo  rigo,  le  parole:
"limite di rilevamento" sono sostituite dalle  seguenti:  "limite  di
rivelabilita'"; 
      gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1,  la
voce: 
    

" Limite di rilevazione in %
  del valore di parametro
  (Nota 3) "
e' sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilita' in %
  del valore di parametro
  (Nota 3) ";

nella prima colonna sostituire:


" Benzopirene "
 con:
" Benzo(a)pirene ";

      hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:


" Il limite di rilevamento e'
  pari a:
      tre volte la deviazione
  standard relativa, tra lotti
  di un campione naturale
  oppure:
  cinque volte la deviazione
  standard relativa, tra lotti
  di un bianco "
nel modo seguente:
" Il limite di rivelabilita' e'
  pari a:
     tre volte la deviazione
  standard relativa all'interno
  di un lotto di un campione
  naturale contenente una bassa
  concentrazione del parametro;
  oppure:
  cinque volte la deviazione
  standard relativa all'interno
  di un lotto di un bianco ";

    
      ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota  6,  sostituire:  "il
limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilita'". 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli