MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2002 

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Frascati".
(GU n.65 del 18-3-2002)

                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  "Frascati"  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, l8
novembre  1987  e  5  dicembre 1990, con i quali sono state apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto   il   decreto   dirigenziale  28  ottobre  1996,  contenente
modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Frascati";
  Visto   il   decreto  dirigenziale  26  novembre  1996,  contenente
modificazione al predetto decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Visto   il   decreto  dirigenziale  13  novembre  1997,  contenente
modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Visto   il   decreto   dirigenziale   1  aprile  1999,  concernente
l'annullamento   di   alcune   disposizioni   contenute  nel  decreto
dirigenziale  28  ottobre 1996, recante modificazioni al disciplinare
di  produzione  dei  vini  della denominazione di origine controllata
"Frascati" in conformita' della sentenza del Tribunale amministrativo
del Lazio - Sez. Ter. n. 763/1999;
  Visto   il   decreto   ministeriale   15   giugno   2000   relativo
all'imbottigliamento  dei vini a denominazione di origine controllata
"Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
148  del  27  giugno 2000, con il quale e' stato ripristinato, in via
transitoria,  l'obbligo  dell'imbottigliamento  in  zona  dei  vini a
denominazione di origine controllata "Frascati" nella zona delimitata
dall'art.  5  del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal
decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Visto   il  decreto  ministeriale  28  luglio  2000  recante  norme
concernenti  l'imbottigliamento  in  zona dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Frascati"  ed  in  particolare  l'art.  2  che
prevede,  tra  l'altro,  per  i  soggetti  interessati la facolta' di
continuare  ad  imbottigliare fuori zona di produzione il vino di che
trattasi   fino   all'entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale
applicativo  del  regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento
in zona dei vini a denominazione di origine;
  Visto  il  decreto direttoriale 25 settembre 2000 recante modalita'
relative  alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori dalla
zona della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati";
  Visto   il   decreto   direttoriale   30  maggio  2001  concernente
"Integrazioni  ai  decreti direttoriale 28 luglio 2000 e 25 settembre
2000";
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio Tutela Denominazione
"Frascati"   intesa   ad   ottenere   la  modifica  dell'art.  6  del
disciplinare  di  produzione  di  cui  sopra;  tale  da consentire la
possibilita'  dell'utilizzo delle botti in legno per la conservazione
e  l'affinamento  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata
"Frascati";
  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini ha, a suo tempo, espresso il parere che
sulle  istanze  relative all'utilizzo delle botti in legno, pervenute
nelle  forme  di rito e corredate dalla necessaria documentazione, si
proceda  d'ufficio,  da  parte  della  sezione  amministrativa,  alla
modifica dei relativi disciplinari di produzione;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Frascati" in conformita' al parere espresso dal Comitato
sopra richiamato;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Frascati",  annesso  al decreto dirigenziale 3
luglio  1996,  e'  integrato  dal  seguente  comma che si aggiunge in
calce:
  Qualora  nelle  fasi  di  elaborazione  e  conservazione del vino a
denominazione  di  origine controllata "Frascati", vengono utilizzati
contenitori  di legno, il vino medesimo puo' presentare lieve sentore
(o percezione) di legno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio