PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 giugno 2002 

Disposizioni  urgenti  per  la lotta attiva agli incendi boschivi sul
territorio nazionale. (Ordinanza n. 3221).
(GU n.146 del 24-6-2002)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera  f),  punto  3, del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, che prevede che le funzioni di
rilievo  nazionale  quali  il  soccorso  tecnico, la prevenzione e lo
spegnimento  degli  incendi  e  lo  spegnimento con mezzi aerei degli
incendi boschivi sono mantenute allo Stato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre  2001,  che  delega al Ministro dell'interno le funzioni
del coordinamento della protezione civile;
  Visto  l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che
prevede  la  possibilita'  da parte del Ministro per il coordinamento
della  protezione  civile  di  emanare  norme  finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Vista  la  legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in
materia di incendi boschivi";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2001, recante "Proroga dello stato di emergenza in ordine
a  situazioni  emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche
in Sardegna";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre  2001, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  alla  crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la
regione Basilicata";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre  2001,  recante  "Proroga  dello  stato  di  emergenza in
relazione  alla  crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la
regione Puglia";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio  2002,  recante  "Proroga  dello  stato  di  emergenza  in
relazione  alla  crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel
territorio  delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo
e Trapani";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 maggio  2002,  recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per
fronteggiare  l'emergenza  idrica nelle province di Messina, Catania,
Siracusa e Ragusa";
  Considerato  che  le  eccezionali condizioni meteo-climatiche hanno
causato  in  tutto  il  territorio  nazionale  fenomeni  di  siccita'
particolarmente  gravi  e  tali pertanto da aumentare notevolmente il
rischio  legato  allo  sviluppo  ed  alla  proporzione  degli incendi
boschivi;
  Ritenuto  quindi  necessario,  al  fine  di  evitare l'insorgenza e
l'aggravamento  di  situazioni  di  pericolo  derivanti dal probabile
aumento di incendi boschivi nell'approssimarsi della stagione estiva,
aumentare  le  capacita' operative degli aeromobili di proprieta' del
Dipartimento  della  protezione  civile  impegnati  nell'attivita' di
soccorso aereo per la lotta ai predetti incendi boschivi;
  Considerato  che  con  comunicazione  del 25 maggio 2002 il COAU ha
evidenziato  che  gia'  nel  primo trimestre del 2002 le richieste di
intervento  aereo rispetto allo stesso periodo del triennio 1999-2001
sono aumentate in modo assai considerevole;
  Vista la nota prot. n. 1518 del 26 aprire 2002, con la quale l'ENAC
segnala  l'esigenza di adottare immediati ed urgenti provvedimenti al
fine  di  implementare  il  numero  di  equipaggi  da impiegare nella
campagna antincendi per la prossima stagione estiva;
  Ritenuto  quindi che, sulla base delle superiori valutazioni, vi e'
l'assoluta  necessita'  ed urgenza di concludere uno o piu' contratti
di   servizio   per   conseguire   l'indispensabile   implementazione
dell'attivita'  di  soccorso aereo, nella ricorrenza delle condizioni
di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157,  cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n.  65, con previsione espressa di apposite specifiche clausole volte
a  soddisfare  le  ulteriori peculiari esigenze anche sulla parte del
territorio  nazionale interessato dalle citate dichiarazioni di stato
di emergenza;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il Dipartimento della protezione civile, al fine di conseguire,
con  particolare  riferimento  alle  porzioni di territorio nazionale
interessate  dalle  dichiarazioni  di  stato  di  emergenza di cui in
premessa, l'ottimale utilizzazione degli aeromobili di sua proprieta'
impegnati  in  attivita'  di soccorso aereo per la lotta agli incendi
boschivi,  unitamente  alla  necessita'  di  garantire  una  migliore
operativita'  dei velivoli stessi, e' autorizzato, ai sensi dell'art.
7,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  157/1995,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni, a porre in essere tutte le iniziative di
carattere  contrattuale  finalizzate al potenziamento della capacita'
operativa   della   flotta   aerea   di  cui  sopra,  nel  periodo  1
giugno-30 settembre   2002,   tenuto  conto  della  peculiarita'  del
servizio  in  argomento e previa acquisizione di apposita valutazione
di congruita' delle relative prestazioni. Nelle more della formazione
della   predetta   attivita'   contrattuale,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  e', altresi', autorizzato, a disporre l'immediata
attivazione  del  servizio ai sensi dell'art. 1326 del codice civile,
nel rispetto della vigente normativa in materia di forma degli atti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Scajola