DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129 

Regolamento  recante  ulteriore  modifica  al  decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli
ascensori.
(GU n.155 del 4-7-2002)
 
 Vigente al: 19-7-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  30 giugno  1982,  n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  ed  in  particolare  l'articolo 19, il quale ha previsto che le
operazioni  di collaudo, degli impianti installati fino alla data del
30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo
fino al 30 giugno 2001;
  Considerato  che gli impianti da collaudare risultano essere ancora
diverse  migliaia  e  che,  pertanto,  e'  necessario  prevedere  una
ulteriore  proroga  del  suddetto  termine  per  poter  completare le
prescritte operazioni di collaudo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
  Ritenuto  opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del
Consiglio di Stato in merito all'opportunita' di prevedere un termine
piu' congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli
ascensori;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro  della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 aprile 1999, n. 162

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  1999,  n. 162, come sostituito dall'articolo 1
del  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369,
e' sostituito dal seguente:
  "3.  Gli  impianti  che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  sprovvisti  della certificazione CE di conformita'
ovvero  della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24 ottobre  1942,  n.  1415,  nonche' gli impianti di cui al comma 1,
sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002,
il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  trasmettono  al
competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
ai  sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
    a) dagli  organismi  competenti  ai  sensi della legge 24 ottobre
1942,  n.  1415,  e  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
    b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
    c) dall'installatore   avente  il  proprio  sistema  di  qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
    d) con  autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 maggio 2002

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Marzano,  Ministro  delle attivita'
                                     produttive
                                  Buttiglione,    Ministro   per   le
                                     politiche comunitarie
                                  Frattini,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  La Loggia,  Ministro per gli affari
                                     regionali
                                  Sirchia, Ministro della salute
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 344