MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 maggio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici, unita' di
Macchia di Ferrandina. (Decreto n. 31040).
(GU n.155 del 4-7-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  15  del  10  aprile  2002  pronunciata dal
tribunale  di  Matera  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
P.N.T. Produzione nastri tecnici;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 aprile 2002;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:

  In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. P.N.T. Produzione
nastri tecnici, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), unita' in
Macchia   di  Ferrandina  (Matera),  per  un  massimo  di  74  unita'
lavorative.
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 18 aprile 2002 al 17 aprile 2003.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, dalla
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Achille