MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Ambito  di  applicazione  dell'art.  1,  comma  4,  del decreto-legge
21 ottobre  1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648.
(GU n.155 del 4-7-2002)

    La  Commissione  unica  del  farmaco,  rilevato che pervengono da
parte di strutture sanitarie ospedaliere ed universitarie proposte di
inserimento   nell'elenco   previsto   dall'art.   1,  comma  4,  del
decreto-legge  n.  536  del  21 ottobre  1996, convertito dalla legge
23 dicembre  1996  n.  648,  di  specialita'  medicinali destinate al
trattamento  di singoli pazienti per indicazioni terapeutiche diverse
da quelle registrate, ha puntualizzato quanto segue.
    La  richiamata disposizione legislativa ed il provvedimento della
Commissione unica del farmaco emanato per l'applicazione della stessa
in  data  20 luglio  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del  19 settembre 2000 con errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.
232  del  4 ottobre  2000,  consentono  di  poter  impiegare, in casi
eccezionali  in cui non si rinvengano alternative terapeutiche valide
per   il  trattamento  di  una  determinata  "patologia",  medicinali
innovativi  in  commercio  in  altri  Stati  ma  non  sul  territorio
nazionale  oppure  medicinali  non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione  clinica  oppure  medicinali  autorizzati  per  altra
indicazione terapeutica.
    La Commissione unica del farmaco ha osservato che esula dal campo
di  applicazione  della  normativa  citata  il trattamento limitato a
singoli  pazienti,  a seguito della valutazione delle loro specifiche
condizioni  cliniche, con specialita' medicinali registrate per altre
indicazioni  terapeutiche.  In  simili  ipotesi,  inquadrabili  nella
fattispecie  disciplinata  dall'art.  3,  comma  2, del decreto-legge
17 febbraio  1998,  n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge
8 aprile  1998,  n. 94, gli oneri sono posti a carico del paziente ai
sensi  del  comma 4 del medesimo articolo. Resta fermo che, l'impiego
del  medicinale  a  favore di un paziente ricoverato in una struttura
pubblica  o  privata  accreditata  e' a carico del Servizio sanitario
nazionale,  dal momento che la tariffa di ricovero e' comprensiva del
costo del trattamento farmacologico praticato.
    Quanto   sopra  premesso,  si  invitano  le  strutture  sanitarie
interessate   ad   attenersi   a   quanto  indicato  nel  sopracitato
provvedimento   datato  20 luglio  2000.  Si  invitano  altresi'  gli
assessorati  regionali  alla  Sanita'  a  trasmettere i dati di spesa
relativi  all'uso  dei  medicinali  inseriti nell'elenco istituito ai
sensi  della  legge  n.  648/1996,  conformemente  a  quanto previsto
nell'art. 6 del suddetto provvedimento.
    Si  fa  presente  infine  che,  tutti  i provvedimenti emanati in
applicazione  della succitata legge sono reperibili nel sito Internet
del        Ministero        della        salute        all'indirizzo:
http//www.ministerosalute.it/farmaci