MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 giugno 2002 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  "Edilizia  Primavera 3" a
r.l., in Milano.
(GU n.158 del 8-7-2002)

                            IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle fattispecie applicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa "Edilizia
Primavera 3" a r.l., con sede in Milano, viale Tunisia n. 41;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676  del 1 marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una delle cause previste e
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a "Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria";
  Visto  il  verbale  in  data  20 giugno  2001,  integrato  in  data
29 ottobre 2001, di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della
societa'  cooperativa  "Edilizia  Primavera  3"  a  r.l., con sede in
Milano,  viale  Tunisia n. 41, da cui risulta che la medesima trovasi
nelle   condizioni  previste  dall'art.  2544  del  codice  civile  e
dall'art.  2,  comma  1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono le seguenti cause:
    non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1997;
    non  ha  compiuto  atti di gestione dopo il 1998 e il revisore ha
accertato  che  in  base alla reale e attuale situazione patrimoniale
dell'ente non vi sono attivita' da liquidare;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "Edilizia  Primavera 3" a r.l., con sede
legale  in  Milano, viale Tunisia n. 41, costituita per rogito notaio
dott.ssa  Nicoletta  Scherillo  di  Milano  in  data  23 aprile 1985,
repertorio  n.  6824/470, B.U.S.C. n. 12447/213769, codice fiscale n.
07881650159,  e'  sciolta,  senza  dar  luogo a nomina di commissario
liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma,
come  modificato  dall'art.  18  della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e
dell'art.  2,  comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto
non  ha  depositato  bilanci  dopo quello al 31 dicembre 1997, non ha
compiuto  atti  di gestione dopo il 1998 e per non avere attivita' da
liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 18 giugno 2002
                                              Il dirigente: Cicchitti