MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

COMUNICATO

Atto  aggiuntivo  al  contratto  di  programma tra il Ministero delle
comunicazioni  rappresentato  dal  Ministro  pro-tempore,  di seguito
Ministero,  di  concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, e Poste Italiane S.p.a., di seguito
societa', rappresentata dal Presidente.
(GU n.158 del 8-7-2002)

    Vista  la  legge  14 novembre  1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza   e  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  e
l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
    Vista  la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996 sulle linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
    Visto   il   contratto   di  programma  tra  il  Ministero  delle
comunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 21 settembre 2000;
    Visto in particolare l'art. 7 del predetto contratto di programma
con  il quale sono stati determinati, in via provvisoria, i costi del
servizio postale universale;
    Vista la richiesta della societa' Poste Italiane;
    Vista la proposta di modifica del citato art. 7, del contratto di
programma,  in data 14 marzo 2002, concernente una diversa previsione
dei costi del servizio postale universale per gli anni 2000 e 2001;
    Vista  la deliberazione del 28 marzo 2002 con la quale il CIPE ha
espresso parere favorevole sulla suddetta proposta;
    Su conforme avviso del Ministero dell'economia e delle finanze;
               Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  7 del contratto di programma citato nelle premesse e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 7.
                     Servizio postale universale
    1.  La Societa', sulla base della separazione contabile istituita
ai  sensi  del  decreto legislativo n. 261 del 1999, entro il mese di
giugno  di  ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere
del  servizio  universale  per l'esercizio di competenza, determinato
sulla  base del consuntivo dell'esercizio precedente, oppure anche in
base a dati di preconsuntivo salvo conguaglio successivo, non coperto
dai ricavi dell'area riservata e dal fondo di compensazione.
    2.  I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1
danno  luogo  a compensazioni a carico del bilancio dello Stato nella
misura  massima,  cosi'  rideterminata  rispetto  alle previsioni del
piano  di  impresa  1999-2002,  pari  a  438,99  milioni di euro (850
miliardi  di  lire) per il 2000 e il 2001 ed a 196,25 milioni di euro
(380 miliardi di lire) per l'anno 2002.
    3.  La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999
e'  determinata  nella  misura massima di 247,90 milioni di euro (480
miliardi  di lire) indicata nel piano di impresa, previo accertamento
da  parte del Ministero dell'onere effettivo del servizio universale,
non  coperto dai ricavi dell'area riservata, sostenuto dalla Societa'
nello stesso anno.
    4.  Qualora  dai  dati  di  consuntivo,  ovvero anche dai dati di
preconsuntivo  comunicati  dal Ministero salvo conguaglio successivo,
emerga  un  onere del servizio universale, non coperto dalla riserva,
diverso   dall'importo  gia'  corrisposto  per  lo  stesso  anno,  la
differenza  positiva o negativa e' imputata all'importo da compensare
in  via  provvisoria  per  l'anno  successivo,  sempre entro i limiti
indicati al comma 2".
      Roma, 3 luglio 2002

                                   Il Ministro delle comunicazioni
                                              Gasparri
Il Presidente di Poste Italiane S.p.a.
                Cardi