COMUNE DI PIOMBINO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002
(GU n.162 del 12-7-2002)

    Il  comune  di  Piombino  (provincia  di Livorno) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  Di  stabilire  le aliquote I.C.I. valevoli per l'anno fiscale
2001 nelle seguenti misure:
      a)  5,8  per  mille,  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
      b)  6,8  per mille, unita' immobiliari abitative non adibite ad
abitazione  principale  del  proprietario,  nei casi in cui non siano
assimilate  ad abitazioni principali ai sensi del vigente regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e siano locate con contratto
registrato;
      c)  7  per  mille,  unita'  immobiliari abitative non locate, e
comunque non comprese nelle tipologie di cui ai precedenti punti a) e
b);
      d)  6,4  per  mille,  altre  unita' immobiliari, non abitative,
diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c);
      e) 4 per mille, fabbricati di categoria D relativi ad attivita'
produttive  di  nuovo  insediamento sul territorio comunale a partire
dal 1 gennaio 2001 per il primo triennio di attivita';
    2.  Di  stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella
misura  di  lire  220.000,  elevata  a lire 500.000 nei casi e con le
modalita' appresso indicate:
      A)   contribuenti  aventi  tutte  le  seguenti  caratteristiche
soggettive:
        1)  i  componenti  della  famiglia  anagrafica  e  le persone
conviventi  non  abbiano  la  proprieta', l'usufrutto o altro diritto
reale  su  unita'  immobiliari  della  categoria catastale diverse da
quella  in  cui risiedono e/o su unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali C1, C3, C4 o C5;
        2)  il  reddito  familiare  complessivo lordo (comprensivo di
ogni  reddito  del  nucleo,  incluso  quello  dell'unita' immobiliare
soggetta   ad   I.C.I.   e   restando   esclusi  i  soli  assegni  di
accompagnamento)  riferito  all'anno  2000  non  sia superiore a lire
17.850.000  per  famiglie  composte  da  una  sola  persona,  a  lire
24.150.000 per due persone, a lire 26.750.000 per tre persone, a lire
28.850.000  per  quattro  persone,  importi  cui devono aggiungersi 6
milioni per ogni componente oltre il quarto e lire 1 milione per ogni
portatore di handicap;
        3)  sono  esclusi dal calcolo del reddito di cui al punto 2),
nel  limite  massimo  di 10 milioni, i redditi da pensione di persone
conviventi  con  il contribuente principale, purche' non siano a loro
volta  proprietarie  di  altre unita' immobiliari. Nel caso in cui il
pensionato convivente sia contitolare della medesima unita' immobiare
per  la  quale  l'altro  proprietario  inoltra  istanza  di  maggiore
detrazione,  si  procede alla somma dei rispettivi redditi, detraendo
dalla  stessa  una  sola  volta  il suddetto importo di 10 milioni, e
l'ulteriore  detrazione  viene  concessa per intero ad uno dei due, o
per quota parte a ciascuno;
      B) contribuenti in particolari condizioni di disagio economico,
su segnalazione e relazione dei servizi sociali.
    I  contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione
devono  presentare al comune una specifica istanza, corredata di ogni
atto  e  documento utile a comprovare il diritto alla stessa entro il
termine previsto dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni
dei  redditi  e  delle  dichiarazioni per variazione I.C.I. dell'anno
2000.
    Il  comune si pronuncera' sulle istanze entro il termine previsto
per  il  pagamento  del  saldo I.C.I.; sempre entro tale termine, nei
casi  in  cui  l'esame  dell'istanza  non  sia  stato  completato, il
contribuente  ricevera'  comunicazione  nella  quale sara' invitato a
provvedere  al  pagamento  del saldo come se la richiesta fosse stata
accolta.  In caso di successivo diniego, il contribuente sara' tenuto
a pagare soltanto la differenza dell'imposta.
    Il   pagamento  dell'acconto  dovra'  essere  fatto  per  intero;
tuttavia   i  contribuenti  che  abbiano  beneficiato  dell'ulteriore
detrazione  per  l'anno  2000,  pur  essendo  tenuti a presentare nei
suddetti termini la nuova istanza, possono allegare alla stessa copia
dei   relativi  provvedimenti  e  pagare  l'acconto  gia'  calcolando
l'ulteriore  detrazione;  inoltre,  coloro  che  abbiano  beneficiato
dell'ulteriore  detrazione  per entrambi gli anni 1999 o 2000 possono
corredare  l'istanza  con  una  dichiarazione in carta semplice nella
quale  sia  specificato il permanere di tutte le condizioni richieste
per   beneficiare   ancora   dell'ulteriore   detrazione.  Il  comune
provvedera'   al   controllo   campionario   di   tali   richieste  o
dichiarazioni.
    L'istanza   di   ulteriore  detrazione  puo'  essere  validamente
inoltrata  anche  dopo  il  termine  stabilito, purche' entro la fine
dell'anno   solare  2001,  qualora  si  siano  verificate  situazioni
soggettive  personali (ad esempio, licenziamento, cassa integrazione,
fallimento,  perdita  documentata di una fonte certa di reddito) tali
da  ridurre  il  reddito familiare complessivo lordo nei limiti sopra
indicati.  In  tal  caso, l'istanza potra' essere accolta solo in via
provvisoria,  diventando definitiva a seguito della presentazione dei
documenti  comprovanti ufficialmente il reddito familiare complessivo
lordo   per   l'anno   2001.  Il  comune  dara'  comunicazione  della
definitivita'  o meno del provvedimento a seguito della presentazione
dei  suddetti documenti. Qualora il provvedimento provvisorio venisse
revocato,   il  contribuente  sara'  tenuto  alla  sola  integrazione
d'imposta, senza applicazione di sanzione pecuniaria e interessi.
    3.  Di stabilire che, in tutti i casi nei quali una stessa unita'
immobiliare,  nel  corso  dell'anno  fiscale  cambi destinazione o ne
vengano   modificate  le  modalita'  di  utilizzo,  l'aliquota  e  le
detrazioni   applicabili   vengano  calcolate  in  frazioni  mensili,
arrotondando  al  mese  intero  una  volta superati i primi 14 giorni
dello stesso;
    4.  Di  stabilire  che,  ai  fini di quanto previsto dall'art. 8,
comma 1,   del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  modificato
dall'art.  3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta e' ridotta
del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo  durante il quale
sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'
accertata  dall'ufficio  tecnico  comunale  con  perizia a carico del
proprietario,   che   deve   allegare   idonea   documentazione.   In
alternativa,    il   contribuente   puo'   presentare   dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  della  legge  n.  15/1968  nella  quale siano
specificate  tali  condizioni.  La  riduzione dell'imposta si applica
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di  perizia  o  della
dichiarazione  sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o
inabitabili    i   fabbricati   che   risultano   oggettivamente   ed
assolutamente  inidonei  all'uso  cui  sono  destinati per ragioni di
pericolo  all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non sono
considerati  inagibili  o  inabitabili  gli  immobili  il cui mancato
utilizzo   sia   dovuto   a   lavori   di  manutenzione  ordinaria  o
straordinaria   di   qualsiasi   tipo   diretti  alla  conservazione,
all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
    (Omissis).