COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 luglio 2002 

Modifiche  e  integrazioni al regolamento recante norme di attuazione
del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e del decreto
legislativo  24 giugno  1998, n. 213, in materia di mercati, adottato
con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13659).
(GU n.171 del 23-7-2002)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata
con  delibere  n.  12497  del 20 aprile 2000 e n. 13085 del 18 aprile
2001,  concernente  il  regolamento  di attuazione dei citati decreti
legislativi  24 febbraio  1998,  n.  58, e 24 giugno 1998, n. 213, in
materia di mercati;
  Ritenuta  l'opportunita'  di modificare e integrare le disposizioni
del citato regolamento;
  Considerate  le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
  Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 25 giugno
2002;

                              Delibera:

  I.   Il   regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  decreto
legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e  del  decreto legislativo
24 giugno  1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera
n.  11768  del  23 dicembre  1998,  e  successivamente modificato con
delibere  n.  12497 del 20 aprile 2000 e n. 13085 del 18 aprile 2001,
e' modificato e integrato come segue:
    la  lettera  c)  del  comma  2 dell'art. 23 (Strumenti finanziari
immessi  nel sistema in regime di dematerializzazione), e' sostituita
dal seguente:
    "c) l'emittente   sia   incluso   nella   sezione  A  dell'elenco
pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento approvato
con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999".
  Il  comma  1  dell'art.  34  (Rilascio  delle  certificazioni),  e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Entro  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  alla data di
ricevimento  della  richiesta  avanzata ai sensi dell'art. 33, previa
verifica  della  regolarita'  della richiesta stessa, l'intermediario
rilascia   in   conformita'   alle  proprie  scritture  contabili  le
certificazioni  attestanti  la  partecipazione  al  sistema  e  rende
indisponibili le corrispondenti quantita' di strumenti finanziari".
  All'art.  48  (Dematerializzazione  degli  strumenti finanziari non
accentrati), e' aggiunto il seguente comma:
  "3.   Limitatamente   all'immissione   nel  sistema  in  regime  di
dematerializzazione  delle  quote  o azioni di OICR rappresentate dal
certificato  cumulativo  tenuto  in deposito gratuito presso la banca
depositaria,  a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla
societa' di gestione accentrata:
    a) l'intermediario,   al   quale   il  partecipante  all'OICR  ha
richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a
lui  intestato,  richiede  all'ente emittente la verifica dei diritti
corrispondenti   alle   quote  o  azioni  da  registrare  nel  conto,
comunicandogli  tutti  i  dati  richiesti  da quest'ultimo ai fini di
detta verifica;
    b) l'ente   emittente,   effettuata   la  verifica  di  cui  alla
precedente lettera a), ne da' comunicazione alla societa' di gestione
accentrata  ed  alla  banca  depositaria.  La  societa'  di  gestione
accentrata   registra   sul  conto  dell'intermediario  e  sul  conto
dell'emittente   il   corrispondente  ammontare  di  diritti  dandone
comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione
dei  diritti  corrispondenti alla quote o azioni del partecipante nel
conto   a   quest'ultimo  intestato.  La  banca  depositaria  procede
all'annullamento   del  certificato  cumulativo  e  alla  contestuale
formazione  di  un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle
quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti".
  All'art.  49  (Dematerializzazione  degli  strumenti  finanziari di
nuova emissione), e' aggiunto il seguente comma:
  "2.  Limitatamente  all'immissione in regime di dematerializzazione
delle  quote  o  azioni  di  OICR  di  tipo aperto, prima dell'inizio
dell'offerta   l'emittente   comunica   alla   societa'  di  gestione
accentrata   la   data   d'inizio  dell'offerta  e  le  modalita'  di
regolamento  delle  operazioni  di  emissione e rimborso. L'emittente
comunica  alla  societa'  di  gestione  accentrata  l'ammontare degli
strumenti  finanziari  emessi in ciascuna giornata e gli intermediari
ai  quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del
conto,   l'emittente   comunica  altresi'  le  caratteristiche  degli
strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo
e gli eventuali diritti connessi".
  II.  La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob
e nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 10 luglio 2002
                                             p. Il presidente: Cardia