AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. 23 

Settore Tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2002.
(GU n.171 del 23-7-2002)
 
 Vigente al: 23-7-2002  
 

                                  Al  Ministero  politiche agricole e
                                  forestali   -   Direzione  generale
                                  delle politiche com.rie e intern.li
                                  - Div. VII - Div. FEOGA,
                                  All'A.P.T.I.  -  via  Collina  48 -
                                  00187 Roma
                                  All'UNITAB,
                                  Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO,
                                  Alla Conf.ne Italiana Agricoltori,
                                  Alla CONFAGRICOLTURA,
                                  Alla COPAGRI,
                                  Alla F.AGR.I.,
                                  Alla                Confcooperative
                                  Federagroalimentare,
                                  All'ANCA LEGA Coop,
                                  Alla       Org.ne      Interprof.le
                                  INTERBRIGHT,
                                  Alla       Org.ne      Interprof.le
                                  INTERORIENTALI,
                                  All'Ass.ne Interprof.le Tabacco,
                                  All'E.T.I.    -    Ente    Tabacchi
                                  Italiani,
                                  Alla S.G.S. Italia s.r.l.,
                                  AR.T.I. FINSIEL,
                                  All'Ufficio Tecnico - Sede
                                  e p.c.:
                                  Comando   Carabinieri  -  politiche
                                  agricole,

Disposizioni generali
  Il  Regolamento (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone
l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati
membri,  allo  scopo  di verificare i dati riportati nei contratti di
coltivazione, in particolare per quanto riguarda la misurazione della
superficie, l'ubicazione delle particelle e l'accertamento varietale,
nonche' il rispetto del termine per il trapianto.
  L'Organismo  incaricato  dei controlli provvedera' a comunicare via
fax  alle  associazioni  i  nominativi  dei soci estratti a campione,
sulla  base dei criteri prefissati da questa azienda, con il relativo
calendario  dei  sopralluoghi, con un preavviso non superiore alle 48
ore,  come  prevedono  le  disposizioni della Comunita' in materia di
controlli inopinati.
  Si   dispone   che  ai  sopralluoghi  sia  presente  un  incaricato
dell'associazione,    preferibilmente    il    tecnico   responsabile
dell'assistenza  nei  confronti dell'azienda da controllare, il quale
dovra'  apporre  la  propria firma, congiuntamente al produttore, sul
verbale di controllo che verra' redatto al termine della verifica.
  L'incaricato    dell'associazione   dovra'   esibire   ai   tecnici
controllori   apposita   delega  firmata  dal  legale  rappresentante
dell'associazione stessa.
  Si  precisa  che  si  e' ritenuto necessario richiedere la presenza
delle  Associazioni nella fase di esecuzione dei controlli, in quanto
le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni
previste  dall'art.  50 paragrafo 2-ter del Regolamento (CE) 2848/98,
sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.
Metodologia di controllo
  L'incontro  con il produttore e l'associazione verra' preceduto, in
alcune zone, e comunque ove possibile, da un'indagine speditiva sulle
particelle dichiarate.
  Successivamente,  il  sopralluogo si svolgera' in contraddittorio e
vi  dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare
dell'azienda  di  produzione che il delegato dell'associazione, salvo
il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia
o eventualmente lo stesso delegato dell'associazione.
  Questi,  in  tal  caso, dovra' apporre sul verbale la propria firma
sia  come  delegato  del  produttore,  in  assenza  dello stesso, che
dell'associazione.
  Le  risultanze  del  sopralluogo verranno trascritte sul verbale di
controllo,  composto  essenzialmente  di  un  frontespizio  e  di due
allegati.
  Il  frontespizio  (mod. Vl)  riportera'  gia'  prestampati  i  dati
dell'azienda da controllare, inclusi quelli del piano di coltivazione
allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore.
  Il  tecnico  controllore  riportera'  sullo  stesso  le  risultanze
dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in
considerazione   anche   eventuali   anomalie  catastali  (variazioni
catastali,  frazionamenti,  usi  civici,  zone demaniali etc.) che si
dovessero  evidenziare,  purche' riconducibili alle stesse particelle
dichiarate.
  Per  quanto  riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su
particelle non dichiarate, il controllore effettuera' il rilevamento,
se   richiesto   dall'azienda   di   produzione,   a  condizione  che
l'ubicazione  di  queste  ricada  nella  medesima provincia di quelle
dichiarate   e  purche'  venga  esibita  la  documentazione  probante
relativa  al  titolo  di  possesso,  unitamente  alla  documentazione
catastale  (visura  e mappa catastale), e ne riportera' le risultanze
sull'apposito modello V2 allegato al verbale.
  La  compilazione  e  sottoscrizione  di  tale  modello  costituisce
istanza   nei   confronti   dell'AGEA,  da  parte  del  produttore  e
dell'associazione,   finalizzata   ad  ottenere  il  conteggio  della
superficie   riscontrata   sulle   particelle  non  dichiarate  quale
superficie coltivata utile.
  Sottoscrivendo  l'apposita  dichiarazione  contenuta  nel  modello,
infatti,  non  sara' necessario presentare alcun ricorso, ma verranno
applicate,  in  luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo
2,  del Regolamento (CE) 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni,
quelle  di  cui  ai  paragrafi  2-bis e 2-ter, del medesimo articolo,
rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.
  L'istanza  non  potra' essere accolta qualora le superfici inserite
in   tale  fase  dovessero  generare,  ad  un  successivo  controllo,
ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.
  E'  inoltre  previsto  un  allegato  (mod.  V3)  con  il  quale  il
produttore  potra'  fornire  eventuali  dichiarazioni  da  mettere  a
verbale,  da  sottoporre  in  caso  di ricorso a valutazione da parte
dell'AGEA,   ivi  incluse  informazioni  relative  a  particelle  non
dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2 (ad esempio,
perche'  ricadenti  in  province  diverse  da  quelle  dichiarate e/o
perche'  non  supportate  da  titolo  di possesso in regola), tenendo
presente  che  la  procedura  adottata per l'inserimento dei piani di
coltivazione,  che esegue un controllo preventivo dei dati risultanti
dal  catasto  informatico,  fa  ritenere  estremamente improbabile il
verificarsi del mero errore materiale.
  Le  copie  del  verbale  e  degli  eventuali  allegati che verranno
rilasciate all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di
presa  d'atto  di  quanto rilevato, poiche' l'esito del controllo, in
termini  di  eventuali  sanzioni da applicare, verra' successivamente
deciso dall'AGEA.
  In  caso  di  esito negativo, questo verra' notificato alle aziende
interessate:
    se  associate,  per il tramite dell'associazione di appartenenza;
questa  verra' informata mediante collegamento informatico al Sistema
tabacco.
    se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.
  In  entrambi  le  ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire
all'AGEA  -  Ufficio  colture specializzate - via Palestro,81 - 00185
Roma  entro  e  non oltre 30 giorni dalla data della notifica stessa;
pertanto  non  verranno  presi  in  considerazione  ricorsi pervenuti
successivamente a tale termine.
  Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia
di  seguito  l'impatto  delle  specifiche  sanzioni  in rapporto alla
rispettiva casistica:
    superficie   coltivata   valida   riscontrata   sulle  particelle
dichiarate   >  90%  della  superficie  totale  dichiarata  coltivata
nell'impegno  di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo
eventuale abbattimento della produttivita' massima);
    superficie   coltivata   valida   riscontrata   sulle  particelle
dichiarate   <  90%  della  superficie  totale  dichiarata  coltivata
nell'impegno  di  coltivazione  del  produttore  sanzione  di  cui al
paragrafo 2,  art.  50 (riduzione tariffaria del premio per il 2002 e
della   quota  di  produzione  per  il  2003  pari  al  doppio  dello
scostamento   percentuale  rilevato,  nonche'  detrazione  dall'aiuto
specifico  2002  dell'associazione,  pari  alla  meta' della sanzione
applicata  per  il  medesimo  raccolto  al  produttore,  o all'intero
ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);
    superficie  coltivata  valida  comprensiva  di quella riscontrata
sulle  particelle  non  dichiarate  >  90%  della  superficie  totale
dichiarata  coltivata  nell'impegno  di coltivazione del produttore =
sanzioni  di  cui  ai  paragrafi  2-bis  e  2-ter, art. 50 (riduzione
tariffaria   del  premio  al  produttore  pari  al  5%  e  detrazione
dall'aiuto  specifico  2002  dell'associazione, pari alla meta' della
sanzione   applicata  per  il  medesimo  raccolto  al  produttore,  o
all'intero   ammontare   in   caso   di  applicazione  per  due  anni
consecutivi);
    superficie  coltivata  valida  comprensiva  di quella riscontrata
sulle  particelle  non  dichiarate  <  90%  della  superficie  totale
dichiarata  coltivata  nell'impegno  di  coltivazione  del produttore
sanzione  di  cui  al  paragrafo 2, art. 50 (riduzione tariffaria del
premio  per  il  2002 e della quota di produzione per il 2003 pari al
doppio  dello  scostamento  percentuale  rilevato  nonche' detrazione
dall'  aiuto  specifico 2002 dell'associazione, pari alla meta' della
sanzione   applicata  per  il  medesimo  raccolto  al  produttore,  o
all'intero   ammontare   in   caso   di  applicazione  per  due  anni
consecutivi).
Titoli di conduzione dei terreni
  Il  tecnico controllore dovra' svolgere l' attivita' di verifica, e
in  caso  di  particelle  in  supero  e/o  non  dichiarate  anche  di
acquisizione,  dei  titoli  di  conduzione  dei  terreni;  in caso di
mancanza  o  di  irregolarita',  non  e'  consentito  l'inserimento a
verbale   di   superficie   coltivata   rilevata  relativamente  alla
particella o alle particelle in questione.
  Si   invitano   pertanto  le  associazioni,  onde  evitare  pesanti
sanzioni,  a  curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli
aziendali  dei  propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e
visure   catastali   aggiornate  all'anno  solare  in  corso  (o,  se
antecedenti,  con  apposita dichiarazione del produttore che attesti,
sotto  la  propria  responsabilita',  che  i  dati  contenuti in tale
documentazione  sono  invariati)  e titoli di conduzione registrati a
termini di legge.
  Si  ribadisce  infatti  che  le  sanzioni  predette non sono solo a
carico  dei  produttori ma anche delle associazioni e che la mancanza
del  fascicolo  aziendale  e  degli elementi informativi previsti dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, ed
in  particolare  dei  titoli di conduzione, puo' comportare la revoca
del riconoscimento.
  Per   agevolare  tale  attivita'  si  forniscono  succintamente  le
seguenti  indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte
dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998.
    A)  Proprietario coltivatore: e' sufficiente produrre la relativa
visura  catastale  in  originale  o  copia  conforme,  intestata allo
stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;
    B)   Affitto   di  fondi  rustici:  si  distinguono  le  seguenti
tipologie:
    B.1)   Affitto   verbale  o  scrittura  privata  autenticata:  e'
necessario  esibire  la  denuncia  annuale riepilogativa presentata a
cura di una delle parti presso qualsiasi Ufficio del registro o delle
entrate,  dei  contratti  in essere in corso di un anno che, oltre ai
dati  relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali
delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998).
    B.2)  Affitto a coltivatore diretto: e' necessario esibire l'atto
pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse
visure catastali in originale.
    B.3)  Affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di
cui  al  punto B.2), occorre la dichiarazione del conduttore inerente
l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore.
    C)  Usufrutto:  e' necessario esibire atto notarile o denuncia di
successione.
    D)  Comodato:  e'  necessario  esibire  il  contratto  registrato
sottoscritto  dalle  parti,  oppure,  qualora  il  comodatario sia un
familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice
di  appartenenza  al  medesimo  nucleo familiare, o stato di famiglia
aggiornato all'anno solare.
  Si  raccomanda  la  massima e tempestiva divulgazione del contenuto
della presente nota.
    Roma, 16 luglio 2002


                                      Il direttore
                              dell'area organismo pagatore
                                       Migliorini