MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 4 luglio 2002, n. 2/2002 

Circolare  esplicativa  del decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre  2001,  n.  433,  recante  regolamento  di  attuazione delle
direttive  96/51/CE,  98/51/CE,  1999/20/CE  in  materia  di additivi
nell'alimentazione degli animali.
(GU n.171 del 23-7-2002)
 
 Vigente al: 23-7-2002  
 

                                  Agli  Assessorati  alla  sanita'  -
                                  servizi  veterinari - delle regioni
                                  e province autonome
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Agli    Istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  Agli uffici veterinari periferici
                                  Al   Comando   carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                  All'AIA   -  Associazione  italiana
                                  allevatori
                                  All'ANAS
                                  All'AISA   Associazione   industria
                                  salute animale
                                  All'ASSALZOO     -     Associazione
                                  produttori alimenti zootecnici
                                  Alla COPAGRI
                                  Alla   Confederazione   coltivatori
                                  diretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla C.I.A.
                                  All'ASSOGRASSI
                                  All'U.N.A.   -   Unione   nazionale
                                  avicoltura
                                  Alla FNOVI
                                  All'A.N.A.DI.SME.
                                  All'AS.CO.FAR.VE
                                  All'A.D.F.
                                  All'ASSO-RAM

Premessa.
  Nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  291 del 15 dicembre 2001 e' stato pubblicato il decreto
del  Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente
"Regolamento  di  attuazione  delle  direttive  96/51/CE,  98/51/CE e
1999/20/CE  in materia di additivi nella alimentazione degli animali,
che  sostituisce ed abroga il decreto del Presidente della Repubblica
n. 228/1992.
  Al  fine della sua corretta applicazione e nell'intento di chiarire
ogni  eventuale  perplessita'  in  merito,  si  forniscono di seguito
alcune  indicazioni, in particolare sugli articoli in merito ai quali
potrebbero eventualmente sussistere dubbi interpretativi.
Campo di applicazione.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 433/2001 regolamenta:
    la   filiera  degli  additivi  e  delle  premiscele  di  additivi
(preparazione,  distribuzione,  commercio,  impiego) utilizzate nella
alimentazione degli animali;
    alcuni  aspetti  relativi  ai  mangimi  che contengono additivi e
premiscele,   fermo   restando   quanto  disciplinato  dalla  vigente
normativa in materia, con particolare riguardo al decreto legislativo
n. 123/1999.
  Inoltre  detta  norma,  nell'intento di offrire al consumatore ogni
possibile  garanzia  di  sicurezza  circa  l'impiego  degli  additivi
nell'alimentazione degli animali:
    individua   gli   additivi,   utilizzati  ordinariamente  per  la
fabbricazione dei mangimi, che non presentano rischi per la salute;
    individua   gli   additivi   ad   "alta   tecnologia",   la   cui
autorizzazione  alla  immissione  in  circolazione  e'  associata  al
responsabile di quest'ultima.
  Il  regolamento  di  cui trattasi, come esplicitato rispettivamente
all'art. 1, commi 2 e 4, non si applica:
    ai   coadiuvanti   tecnologici  utilizzati  come  sostanze  nella
trasformazione di materie prime per mangimi, di mangimi o di additivi
ai   fini   di  un  determinato  obiettivo  tecnologico,  durante  il
trattamento o la trasformazione. L'eventuale presenza di loro residui
deve  in  ogni  caso  soddisfare  i  requisiti sanitari e tecnologici
menzionati al comma medesimo;
    agli  additivi,  alle,  relative  premiscele ed ai mangimi il cui
impiego  risulta consentito in Paesi terzi e che transitano in ambito
comunitario  al  solo  fine  di  essere  lavorati  e  successivamente
riesportati;  al riguardo si richiama alla attenzione delle SS.LL. la
vigenza dell'art. 10, legge 15 febbraio 1963, n. 281.
  Inoltre,   analogamente   a   quanto   applicato   sul   territorio
relativamente   alle   disposizioni  previste  a  norma  del  decreto
legislativo  n.  123/1999, non rientrano nel campo d'applicazione del
regolamento di cui trattasi la distribuzione e la somministrazione ad
animali:
    familiari  (cani,  gatti,  roditori, pesci d'acquario, uccelli da
gabbia e da voliera, tartarughe, altre specie);
    comunque  non  destinabili  in alcun caso a produrre o a divenire
alimento per il consumo umano,
degli  additivi,  delle  premiscele,  dei  prodotti  di cui alla Dir.
82/471/CEE  elencati all'allegato I, decreto legislativo n. 123/1999,
dei  mangimi  complementari  che  li  contengono,  purche'  posti  in
circolazione  in  confezioni espressamente ed esclusivamente a questi
destinate.
Condizioni per l'autorizzazione degli additivi e relative procedure.
  L'art. 3 definisce le condizioni necessarie e sufficienti per poter
autorizzare  un  additivo  e precisa che solo quelli autorizzati, con
regolamento della Commissione europea ai sensi della procedura di cui
all'art.  4,  possono  essere  immessi in circolazione nel territorio
della Comunita'.
  Secondo  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  3, del regolamento
433/01  taluni  additivi  autorizzati  e le premiscele, preparate con
detti additivi, possono essere utilizzati e/o immessi in circolazione
solo  se  incorporati  nei  mangimi  e,  secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo n. 123/1999, relativi stabilimenti o intermediari
devono essere riconosciuti o registrati ai sensi dello stesso decreto
legislativo.
  L'art.  6,  comma 9, prevede la pubblicazione nella G.U.C.E. di una
lista europea degli additivi autorizzati.
  Nelle   more   della   pubblicazione  di  tale  lista  di  additivi
autorizzati  si ritiene occorra fare ancora riferimento agli allegati
I  e  II,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 228/1992, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  ai  successivi
regolamenti comunitari relativi all'autorizzazione degli additivi per
l'alimentazione  animale,  pubblicati  nelle G.U.C.E. e reperibili su
internet  nel  sito  EURLEX  della  Comunita'  europea  e disponibili
inoltre  presso  l'ufficio  XI della direzione generale della sanita'
pubblica  veterinaria degli alimenti e della nutrizione del Ministero
della salute
Additivi, premiscele, mangimi complementari.
  La produzione di mangimi complementari, mangimi composti contenenti
additivi,  prevede  il  possesso  di  precisi  e specifici requisiti,
strutturali funzionali e procedurali previsti ai sensi:
    dell'art.  2,  comma  2, lettere c) ed e), decreto legislativo n.
123/1999 (riconoscimento);
  oppure:
    dell'art.  7  comma  2,  lettere  c) e d), decreto legislativo n.
123/1999 (registrazione).
  L'art.  14  del  regolamento  di  cui  trattasi stabilisce i tenori
massimi  di alcuni additivi nei mangimi complementari differenziando,
di fatto, una premiscela da un mangime complementare.
  Detta distinzione, che il comma 2, lettere a) e b) dell'articolo di
cui  trattasi  stabilisce  con  assoluta precisione, relativamente ad
alcuni additivi, fa inequivocabilmente chiarezza tra questi prodotti.
  In  particolare  i  tenori  massimi di additivi, di cui al comma 2,
lettera   a),   previsti   per   i  mangimi  complementari  destinati
indistintamente  a  tutte  le  specie  animali, non possono, in detti
mangimi,  in  ogni caso essere superati (quintuplo del tenore massimo
fissato).
  Nei  casi  in  cui  per detti mangimi sia espressamente indicata la
specie  di  destinazione  detti limiti possono essere superati, fermi
restando comunque i limiti di cui al comma 2, lettera b).
  Nella  evenienza  in  cui  i  limiti,  previsti  dal comma 2, siano
superati,   detti   prodotti  sono  premiscele  e  non  piu'  mangimi
complementari  e,  pertanto,  la loro circolazione ed il loro impiego
sono  consentiti esclusivamente previo riconoscimento o registrazione
ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999.
  L'art. 14, comma 4, relativamente alla distribuzione ed all'impiego
di   mangimi   complementari   di   cui   all'articolo  14  comma  2,
limitatamente  a quelli per animali destinati a divenire o a produrre
alimenti  per  l'uomo, prevede l'applicazione del decreto legislativo
n.  123/1999, valutato che gli additivi menzionati in tale comma sono
additivi   cosiddetti   "sensibili"   (antibiotici,  coccidiostatici,
fattori di crescita, vitamina D, antiossidanti, ecc.).
  Tuttavia,  in  merito  alla  distribuzione  ed  all'impiego di tali
mangimi, il decreto legislativo n. 123/1999:
    non stabilisce alcuno specifico requisito;
    non prevede alcun riconoscimento o alcuna registrazione.
  Pertanto,  ai sensi della vigente normativa in materia ed alla luce
quanto  sopra,  gli obblighi di legge, di cui al citato comma 4, sono
soddisfatti  qualora  il  legale rappresentante della ragione sociale
che  distribuisce  e/o  utilizza  tali  mangimi  ne abbia formalmente
comunicato     la    distribuzione    e/o    l'impiego,    all'A.S.L.
territorialmente competente.
  L'art.   15,  comma  1,  richiama  e  sottolinea  che  l'impiego  e
l'immissione  in  circolazione  di  taluni  additivi e delle relative
premiscele  e'  riservato  esclusivamente  alle  ragioni  sociali che
dispongano a seconda dei casi:
    del   riconoscimento  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  2  o
dell'art. 3, decreto legislativo n. 123/1999;
    della  registrazione  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  7  o
dell'art.  8,  decreto  legislativo n. 123/1999. Inoltre, in sintonia
con  quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  14, anche l'impiego e la
circolazione  dei  prodotti che superano i limiti previsti al comma 2
del medesimo articolo, essendo considerati sotto il profilo giuridico
come  premiscele  di additivi, e' riservata agli impianti autorizzati
ai sensi dei decreto legislativo n. 123/1999.
  I  successivi  commi  2  e  3,  disciplinano la fornitura di taluni
additivi,  mentre,  il successivo comma 4 disciplina l'incorporazione
nei   mangimi  di  taluni  additivi  esclusivamente  sotto  forma  di
premiscele.
  Il  comma  5,  in  deroga  al  comma 4, prevede per stabilimenti in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al cap. I.2.b) allegato I, decreto
legislativo  n. 123/1999, la possibilita' d'incorporare premiscele in
percentuali comprese tra 0,05% e 0,2% in peso.
  Detta deroga risulta subordinata:
    al consenso del Ministero della salute;
    all'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  da  parte  delle
regioni  o  delle  province  autonome, o dalla autorita' sanitaria da
queste individuata.
  Infine il comma 6 individua deroghe ai commi 2 e 3.
  Al riguardo, considerato che:
    ai   sensi  del  decreto  legislativo  n.  123/1999  la  potesta'
autorizzativa  e' attribuita alle regioni, fatta eccezione per l'art.
2, comma 2, lettera a), del medesimo decreto;
    gli  impianti  che  incorporano additivi o premiscele nei mangimi
sono  comunque  gia' stati autorizzati dalle regioni o dalle province
autonome,
nel  rispetto  delle  autonomie regionali, si suggeriscono di seguito
alcune  possibili  procedure  individuate  da questo Ministero per la
compiuta applicazione dei commi 5 e 6 di detto art. 15.
  Deroga art. 15, comma 5:
    1) gli stabilimenti, che incorporano nei mangimi premiscele nelle
percentuali  comprese  tra  0,05%  e  0,2%  in peso, trasmettono alla
regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, o alla
autorita' sanitaria da questa individuata:
      l'autocertificazione  del possesso dei requisiti di cui al cap.
I.2.b),  allegato  I, decreto legislativo n. 123/1999, entro sei mesi
dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  della  presente
circolare;
    2) le regioni o le provincie autonome:
      assicurano i controlli previsti:
      entro  il  31  dicembre  di ogni anno, trasmettono al Ministero
della salute l'elenco aggiornato di detti stabilimenti in deroga;
      iscrivono  detti  stabilimenti  in  deroga  al  comma 5,  nella
specifica sezione individuata al medesimo comma.
  Il   consenso   previsto   da  detto  comma  risulta  informalmente
esercitato  dal  Ministero  della  salute all'atto del ricevimento di
detto elenco.
  Deroga art. 15, comma 6, lettera a):
    1)  gli  stabilimenti  che  intendono  usufruire di detta deroga,
trasmettono  alla  regione o alla provincia autonoma territorialmente
competente,  o  alla  autorita'  sanitaria  da questa individuata, la
autocertificazione del possesso dei requisiti ivi previsti, entro sei
mesi  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della presente
circolare.
    2) le regioni a le provincie autonome:
      assicurano i controlli previsti;
      entro  il  31  dicembre  di ogni anno, trasmettono al Ministero
della salute l'elenco aggiornato di detti stabilimenti in deroga.
  Deroga art. 15, comma 6, lettera b):
    1)  gli  stabilimenti  che  intendono  usufruire di detta deroga,
trasmettono  alla  regione o alla provincia autonoma territorialmente
competente,  o  alla  autorita'  sanitaria  da questa individuata, la
autocertificazione del possesso dei requisiti ivi previsti, entro sei
mesi  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della presente
circolare.
    2) le regioni o le provincie autonome:
      entro  un  anno  dal  ricevimento  di  detta autocertificazione
effettuano  i  sopralluoghi  per  accertare l'esistenza dei requisiti
previsti ai sensi del comma 6, lettera b), 3);
      iscrivono gli stabilimenti di cui al comma 6, lettera b), nelle
specifiche sezioni individuate al successivo comma 7;
      entro  il  31  dicembre  di ogni anno, trasmettono al Ministero
della  salute l'elenco aggiornato degli stabilimenti in deroga presso
i quali e' stato effettuato il sopralluogo con esito favorevole.
  L'art.  15,  comma  9,  attua  la  direttiva  98/51/CE in merito al
riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti di produzione
di  additivi,  di  premiscele  e di mangimi composti ubicati in Paesi
terzi.
  Detta   direttiva   prevede  la  predisposizione,  da  parte  della
Commissione  U.E.  di  un elenco di Paesi terzi dacui poter importare
detti  prodotti e, nell'ambito di ciascun Paese terzo la segnalazione
da  parte  della  relativa  autorita'  sanitaria,  di  un  elenco  di
stabilimenti  che  possiedono requisiti equivalenti a quelli previsti
dal decreto legislativo n. 123/1999.
  In  via  transitoria,  nelle  more  dell'entrata  a regime di dette
disposizioni,   il  regolamento  di  cui  trattasi  prevede  che  gli
stabilimenti  siti  in  Paesi terzi, che intendono esportare verso la
Comunita',  dispongano  di  almeno  un rappresentante nella Comunita'
medesima.  Detto rappresentante, stabilito in Italia, deve presentare
al Ministero della salute una dichiarazione con la quale:
    indica la ragione sociale, sede amministrativa, sede produttiva e
Paese  terzo  del  produttore  nonche' la propria ragione sociale, la
partita I.V.A., la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva
(da intendersi anche come deposito, magazzino ecc.);
    garantisce  che  lo stabilimento dispone di requisiti, secondo il
prodotto  in  questione, a quelli previsti ai sensi dell'ar. 2, comma
2,  lettere  a), b), c) e d) e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b) e
c) del decreto legislativo n. 123/1999;
    si impegna a tenere una registrazione dei prodotti che immette in
circolazione   nella  Comunita'  per  conto  dello  stabilimento  che
rappresenta,   conforme  a  quanto  previsto  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 123/1999.
  Il  Ministero  della  salute  predispone  gli  elenchi,  ne cura la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  e  la  trasmissione  alle
competenti autorita' comunitarie.
  Ciascun  Paese  membro  invia  alla Commissione ed agli altri Paesi
membri  l'elenco di detti stabilimenti con l'indicazione del relativo
rappresentante nella Comunita', nonche' i periodici aggiornamenti.

Etichettatura.

  L'etichettatura  degli  additivi,  delle  premiscele e dei mangimi,
ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia,  deve essere
effettuata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento di cui
trattasi.
  L'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  paragrafo  1), in merito alla
etichettatura  degli  additivi  prevede per tutti (ad eccezione degli
enzimi e dei microrganismi) l'indicazione di:
    nome attribuito all'additivo all'atto della sua autorizzazione;
    numero di registrazione CE dell'additivo.
  Inoltre detto paragrafo prevede che sulla etichetta degli additivi,
la cui autorizzazione e' associata al responsabile dell'immissione in
circolazione,  siano  indicate anche la denominazione ed il numero di
immatricolazione   della   ragione  sociale  del  responsabile  della
immissione in circolazione.
  Al  riguardo  nelle  more  della pubblicazione dei previsti elenchi
degli   additivi   autorizzati,  al  fine  di  consentire  una  piena
identificazione  degli  additivi  in  circolazione e la loro assoluta
tracciabilita',  si  ritiene,  per quanto possibile, che occorra fare
ancora  riferimento  agli  elenchi  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  228/1992,  alle  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nonche'  ai successivi regolamenti comunitari relativi
all'autorizzazione  di additivi, cosi' come evidenziato nella sezione
relativa  alle  "condizioni  per  l'autorizzazione  degli  additivi e
relative procedure".
  Anche  per  gli enzimi ed i microrganismi di cui all'art. 16, comma
1,  lettera  c), punto 1) e 2), cosi' come gia' indicato alla sezione
"condizioni per l'autorizzazione degli additivi e relative procedure"
della presente circolare, nelle more della pubblicazione dei relativi
elenchi  riportanti  il  numero  di registrazione CE, si ritiene, per
quanto possibile, che occorra fare ancora riferimento agli elenchi di
cui  all'allegato  II,  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
228/1992,  alle  successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai
successivi  regolamenti  comunitari  relativi  all'autorizzazione  di
additivi.
  In  tal  caso,  i  numeri  elencati in detto allegato II, in quanto
semplici numeri progressivi non devono essere riportati in etichetta.
  Relativamente  all'art.  18,  comma  1,  lettera  a),  il numero di
riconoscimento  attribuito all'impresa, ivi previsto, deve intendersi
riferito  al  produttore  del  mangime  e  non  al  fabbricante degli
additivi.
  In  via  transitoria  entro sei mesi a far data dalla pubblicazione
dei   summenzionati  elenchi,  e'  consentito  lo  smaltimento  delle
giacenze  di  tutti  i  prodotti  etichettati  come indicato ai punti
precedenti.
Ulteriori considerazioni.
  Si   precisa  inoltre  che  tutti  i  riferimenti  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 228/1992, ora abrogato, relativamente
agli  additivi contemplati dalla vigente normativa, presenti in altra
normativa,  si  intendono  riferite  al  decreto del Presidente della
Repubblica n. 433/2001.
  Infine relativamente all'allegato C:
    i  riferimenti  agli additivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
h), nella parte I dell'allegato, sono in realta' agli additivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera g);
    i  riferimenti  agli additivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
g),  nella  parte  II dell'allegato, sono in realta' agli additivi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera h).
  Si  tratta  di  un'inversione  a  cui si e' provveduto con apposita
"errata  corrige",  che  verra'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Disposizioni finanziarie.
  Nelle  more  della emanazione del decreto di cui all'art. 22, comma
2,  le  regioni  e  le  province  autonome  applicano  i criteri gia'
adottati in applicazione del decreto legislativo n. 123/1999.
    Roma, 4 luglio 2002

                                    Il Ministro della salute: Sirchia