MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 2002 

Riconoscimento  alla  sig.ra Arcidiacono Carolina di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di psicologo.
(GU n.181 del 3-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della sig.ra Arcidiacono Carolina, nata a Cordoba
(Argentina)  il  26  ottobre  1974,  cittadina  argentina, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di
cui e' in possesso dal settembre 2001, come attestato dal certificato
di  iscrizione al "Colegio de Psicologos" della provincia di Cordoba,
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
"psicologo"
  Preso  atto  che e' in possesso di un titolo accademico "Licenciada
en  Psicologia" conseguito presso l'"Universidad Nacional" di Cordoba
il 16 dicembre 1998;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi del 28 marzo
2002;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  "psicologo",  come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari, rinnovato dalla questura di Milano in data 23
novembre 2000 valido fino al 4 dicembre 2002;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Arcidiacono Carolina, nata a Cordoba (Argentina) il 26
ottobre   1974,   cittadina  argentina,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  "psicologi"  -  Sezione  A  -  e  l'esercizio  della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 15 luglio 2002
                                          Il direttore generale: Mele