Introduzione di criteri di valutazione della qualita' dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica dell'Art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)".(GU n.32 del 10-8-2002)
(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Introduzione di criteri di valutazione della qualita' formativa delle scuole ai fini dell'erogazione dei buoni scuola 1. La lettera e) del comma 121 dell'Art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" e' sostituita dalla seguente: "e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti, nonche' all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti scuole statali e non statali, paritarie, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entita' delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalita' per l'attuazione degli interventi sono definite dalla giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi del consiglio regionale. Con tale deliberazione vengono inoltre determinate, con eventuale gradualita', forme di verifica della qualita' dell'offerta formativa delle scuole in cui vengono utilizzati i buoni scuola, nonche' l'esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni scuola nelle scuole che non raggiungano gli standard qualitativi stabiliti;". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 9 maggio 2002 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/497 del 30 aprile 2002).