MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  crisi  aziendale,  legge  n.  223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla Agenzia Viaggi Gemini S.p.a., unita' di agenzia BTC
Roma,  agenzia  di  Roma  -  via  dell'Arte,  agenzia Milano, agenzia
Napoli,  agenzia  Palermo,  agenzia  Torino, agenzia Vimercate, Bari,
Bologna,   Direzione   amministrativa,  Firenze,  Genova  e  Pomezia.
(Decreto n. 31326).
(GU n.202 del 29-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 7, comma 7;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  2,  comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e
successive proroghe;
  Visto  l'art.  4,  commi  15,  35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe  di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilita', anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  e  del Ministro dell'economia e delle finanze del
18 marzo  2002,  registrato  dalla  Corte dei conti il 9 maggio 2002,
registro  n.  1,  foglio  n.  315,  con  il  quale e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita'  per  l'anno  2002,  in favore dei lavoratori dipendenti da
aziende  operanti  nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con
piu'  di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonche' sono
stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
    Visto il decreto ministeriale n. 31298 datato 19 luglio 2002, con
il  quale  e'  stato  approvato il programma di crisi aziendale della
ditta Agenzia Viaggi Gemini S.p.a.;
  Vista  l'istanza  della  suddetta  ditta,  tendente  ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto ministeriale n. 31298, datato 19 luglio
2002,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Agenzia Viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, unita' di:
    agenzia BTC Roma, per un massimo di 28 dipendenti;
    agenzia di Roma - via dell'Arte, per un massimo di 6 dipendenti;
    agenzia Milano, per un massimo di 6 dipendenti;
    agenzia Napoli, per un massimo di 5 dipendenti;
    agenzia Palermo, per un massimo di 2 dipendenti;
    agenzia Torino, per un massimo di 11 dipendenti;
    agenzia   Vimercate   (Milano),   per   un  massimo  di  2 unita'
lavorative;
    Bari, per un massimo di 4 unita' lavorative;
    Bologna, per un massimo di 1 unita' lavorativa;
    Direzione  amministrativa  (Roma),  per  un  massimo di 11 unita'
lavorative;
    Firenze, per un massimo di 1 unita' lavorativa;
    Genova, per un massimo di 1 unita' lavorativa;
    Pomezia (Roma), per un massimo di 1 unita' lavorativa;
  per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.
  Istanza  aziendale presentata il 15 febbraio 2002 con decorrenza 21
gennaio 2002.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del venti per cento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Achille