MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Abruzzo Manifatture, unita' di Controguerra.
(Decreto n. 31337).
(GU n.202 del 29-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  38/01  del  3  luglio 2001 pronunciata dal
tribunale  di  Teramo  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Abruzzo Manifatture;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'   con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  concessione  del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  n. 223/1991, in favore di sessantaquattro
lavoratori sospesi dal lavoro decorrere dal 1 agosto 2001;
  Visto il decreto direttoriale n. 30613 del 17 dicembre 2001, con il
quale  e'  stata  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento di
integrazione  salariale  per  l'annualita'  dal  1  agosto 2001 al 31
luglio 2002, in favore di sessantaquattro lavoratori dipendenti dalla
societa' in questione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;
  Vista  la  successiva  istanza presentata dal curatore fallimentare
della  citata societa' con la quale viene richiesta la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale di cui al
sopracitato decreto direttoriale del 30 ottobre 2001, anche in favore
di  un  lavoratore  non  inserito  tra gli aventi diritto al suddetto
trattamento  in  quanto solo successivamente e' stata chiarita la sua
situazione  giuridica  dal  momento  che  l'intera documentazione era
stata  posta,  in  quel  periodo,  sotto  sequestro  dalla Guardia di
finanza;
  Visto  il  verbale  di  accordo  sottoscritto  in data 5 marzo 2002
presso  la  provincia  di Teramo, nel quale e' stata formalizzata, in
presenza   delle   parti,   la   suddetta  richiesta  della  curatela
fallimentare;
  Ritenuto  di  autorizzare  l'estensione  della  corresponsione  del
trattamento  CIGS  anche  in favore del citato lavoratore, dipendente
dalla  societa'  in  questione  al  momento  della  dichiarazione  di
fallimento, per l'intera annualita' 1 agosto 2001-31 luglio 2002;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  in  favore  di un
lavoratore  dipendente  dalla  S.r.l.  Abruzzo  Manifatture  sede  in
Controguerra  (Teramo),  unita'  in  Controguerra,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Achille