MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo
(GU n.202 del 29-8-2002)

    Con  decreto ministeriale n. 557/B.11465-XV.J(3364) del 23 luglio
2002,  e'  stato  disposto  che  a  decorrere dalla data del presente
provvedimento, il manufatto esplosivo denominato "Tuono Tipo C", gia'
riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  53 del testo unico delle leggi di
pubblica   sicurezza,   e'   classificato   nella   quarta  categoria
dell'allegato  "A"  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  ditta Viviano S.n.c. e' autorizzata a smaltire le giacenze di
prodotti  finiti  del  manufatto  in  questione recanti la classifica
nella   V  categoria  ed  a  smaltire  le  scorte  di  materie  prime
strettamente   attinenti   al   medesimo   manufatto  recanti  uguale
classifica  (tubetti  vuoti,  scatole  di  imballaggio  e cartoni per
imballaggio).
    La  ditta  Viviano  S.n.c.  e' autorizzata inoltre a confezionare
nuovi manufatti finiti denominati "Tuono Tipo C" con classifica nella
V  categoria  -  gruppo  "C"  dell'allegato  "A"  al  regolamento  di
esecuzione del T.U.L.P.S. nel limite numerico strettamente necessario
al  totale  esaurimento  delle  scorte  di  materie prime gia' citate
relative a tale prodotto.
    E'  consentito il deposito, l'acquisto, la vendita, il trasporto,
l'esportazione  e  l'impiego  dei manufatti denominati "Tuono Tipo C"
classificati nella V categoria - gruppo "C" fino a totale smaltimento
delle giacenze come sopra definite.
    Il   questore   di   Salerno   e'   incaricato   di   controllare
periodicamente   l'esatta   esecuzione  del  presente  decreto  e  di
verificare nuovamente il numero delle giacenze residue.
    La  ditta  Viviano  S.n.c.  e'  tenuta a comunicare al competente
ufficio territoriale del Governo il completamento delle operazioni di
smaltimento.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale   al   T.A.R.  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge
6 dicembre  1971,  n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge
24 novembre   1971,   n.   1199,  rispettivamente  entro  sessanta  e
centoventi giorni dalla notifica.