MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 agosto 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Manifattura Filam, unita' di Lonigo. (Decreto n. 31395).
(GU n.211 del 9-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto decreto-legge ed, in particolare, i
commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
alla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 -
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a.  Filatura Filam inoltrata
presso  la  competente  direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  come  da protocollo dello stesso, in data
7 maggio  2002,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 18 febbraio 2002,
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 marzo 2002, la
riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come
previsto    dal    contratto   collettivo   nazionale   del   settore
tessile-abbigliamento  applicato  -  a  20  ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', a cui
vanno  aggiunte  ulteriori  7 unita', la cui riduzione dell'orario di
lavoro  decorre  dal  2 settembre 2002. L'organico aziendale e' di 94
unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
  E' autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura
Filam  con sede in Lonigo (Vicenza) - unita' di Lonigo (Vicenza), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  di 31 unita', a cui vanno aggiunte 7
ulteriori  unita',  per  il  periodo  dal 2 settembre 2002 al 3 marzo
2003, su un organico complessivo di 94 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore
dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Manifattura  Filam  -  a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Achille