MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 settembre 2002 

Modalita'   di   applicazione   dell'art.  4,  comma  4  del  decreto
ministeriale  3 luglio 2002, concernente il piano di protezione delle
risorse acquatiche per l'anno 2002.
(GU n.221 del 20-9-2002)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                     ALLA PESCA E L'ACQUACOLTURA
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  luglio  2002, recante piano di
protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 luglio 2002, recante le modalita'
di  attuazione  delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca
per  le  navi  abilitate  allo  strascico  e/o  volante relativamente
all'anno 2002;
  Visto  in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 3
luglio  2002,  che  prevede  che, nel periodo compreso tra l'8 luglio
2002  ed  il 16 ottobre 2002, nell'ambito dei compartimenti marittimi
per  i  quali e' disposta l'interruzione temporanea dell'attivita' di
pesca,  e'  interdetta  la  pesca  a  strascico e/o volante entro una
distanza   dalla  costa  inferiore  alle  5  miglia  ovvero  con  una
profondita' d'acqua inferiore a 70 metri;
  Vista  la  circolare  24  luglio  2002, esplicativa della normativa
relativa al fermo pesca 2002;
  Viste  le  osservazioni delle capitanerie di porto dell'Adriatico a
seguito  delle proposte formulate dalle commissioni consultive locali
della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono
state  delegate  al sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza
Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed
il  coordinamento  in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle
risorse idriche marine;
  Considerato che per quanto concerne la sicurezza della navigazione,
le  unita'  della  piccola  pesca,  con licenza entro le 6 miglia, in
determinate  condizioni  meteomarine  avverse,  in  concomitanza  con
l'approssimarsi  della  stagione  autunnale,  potrebbero  trovarsi in
situazioni di pericolo;
  Ritenuto opportuno concedere ai capi dei compartimenti marittimi la
possibilita', per motivi di sicurezza, derogare al disposto dell'art.
4, comma 4, per le unita' da pesca con licenza entro le 6 miglia;
                              Decreta:
  1.  I  capi dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, valutate le
realta'  locali  e  sentite  le  commissioni consultive locali per la
pesca  marittima,  previa comunicazione alla Direzione generale della
pesca e dell'acquacoltura, possono, con specifica ordinanza, derogare
ai  limiti  previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 3
luglio  2002, citato in premessa, per le sole unita' con stazza lorda
inferiore  a  10  t.s.l. abilitate alla pesca costiera locale entro 6
miglia dalla costa.
  2.  Tale deroga potra' essere concessa dal 9 settembre 2002 fino al
16  ottobre  2002, termine previsto dal decreto ministeriale 3 luglio
2002.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 settembre 2002
                Il Sottosegretario di Stato delegato
                    per la pesca e l'acquacoltura
                        Scarpa Bonazza Buora