MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2002 

Riconoscimento,  in  favore  della  cittadina  comunitaria  Elisabeth
Hildegard  Hammer, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita'
europea,  quale  abilitante all'esercizio in Italia della professione
di insegnante.
(GU n.222 del 21-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il  decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998; il decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, com-mi 1 e 2,
del  citato  decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli
di   formazione  professionale  per  l'insegnamento  acquisiti  nella
Comunita' europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonche'
la   documentazione   prodotta   a   corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto  legislativo  n.  115,  relativa  ai  detti,  del  pari sotto
indicati titoli di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Rilevato  che  la formazione professionale attestata dai titoli non
e'  inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma
2, citato decreto legislativo n. 115);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per
quanto  prescrive l'art. 12, com-ma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessata   comprovano   una   formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
adeguatamente documentata;

                              Decreta:

  1. I seguenti titoli:
    diploma   di   istruzione  superiore:  "Magistra  der  Theologie"
Kombinierte   Religionspädagogik   und   Romanistik  -  Franzsisch  -
Studienzweig Franzsisch (Lehramt an hheren Schulen), rilasciato il 20
maggio 2000 presso la "Leopold Franzens Universität" di Innsbruck;
    certificato   di   abilitazione:   "Bestätigung"  rilasciato  dal
"Landesschulrat für Tirol" a Innsbruck il 3 ottobre 2001,
posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Hammer;
    nome: Elisabeth Hildegard;
    nata a: Innsbruck (Austria);
    il: 7 maggio 1976;
    nazionalita': austriaca,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  del  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione   secondaria   nelle  classi  di  concorso:  45/A  "Lingua
straniera" - francese; 46/A "Lingue e civilta' straniere" - francese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 30 maggio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli