MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002 

Nuove    disposizioni    in   materia   di   "demilitarizzazione"   e
"disattivazione"  delle  armi  da  sparo.  Principi  generali.  Legge
18 aprile 1975, n. 110.
(GU n.234 del 5-10-2002)
 
 Vigente al: 5-10-2002  
 

                              Ai prefetti della Repubblica
                              Al   commissario  del  Governo  per  la
                              provincia di Trento
                              Al   commissario  del  Governo  per  la
                              provincia di Bolzano
                              Al  presidente  della  giunta regionale
                              della Valle d'Aosta
                              Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
                              Al Ministero della difesa
                                Gabinetto
                                Direzione  generale  degli  armamenti
                              terrestri
                              Al   Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze
                                Agenzia delle dogane
                              Al  Ministero per i beni e le attivita'
                              culturali
                              Al   comando   generale  dell'Arma  dei
                              Carabinieri
                              Al  comando  generale  della Guardia di
                              finanza
                              Al  Banco nazionale di prova delle armi
                              da fuoco portatili
  La  Commissione  consultiva centrale per il controllo delle armi si
e'   nuovamente   interessata   delle   problematiche   inerenti   la
"demilitarizzazione"  e la "disattivazione" delle armi da sparo ed ha
ritenuto,   al   fine  di  semplificare  le  relative  procedure,  di
armonizzare  le disposizioni tecniche gia' impartite con le circolari
n.  559/C.50106.D.94  dell'11 luglio  1994  e n. 559/C.50106.D.95 del
21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalita'
delle  armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A
tale  scopo,  la  Commissione  ha individuato accorgimenti tecnici di
facile  realizzazione  e comunque irreversibili, eliminando procedure
tecniche  rivelatesi  nella  pratica  di  difficile realizzazione. Le
disposizioni    contenute   nella   presente   circolare,   pertanto,
sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.
1. Demilitarizzazione delle armi portatili.
Definizione e generalita'.
  Per "demilitarizzazione" si intende la trasformazione di un'arma da
guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
  1.a.  L'intervento  tecnico  di  "demilitarizzazione"  deve  essere
effettuato  da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da
guerra  o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici
contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto
muniti   delle   necessarie   attrezzature  tecniche.  Il  possessore
dell'arma  deve  comunicare per iscritto alla questura competente per
territorio   che   intende   attivare   le   procedure   tecniche  di
"demilitarizzazione".
  La  comunicazione  deve  indicare  i  dati identificativi e tecnici
dell'arma   (marca,   modello,   matricola,  lunghezza  della  canna,
calibro),  nonche'  i  dati  identificativi del soggetto che effettua
l'intervento.  La  comunicazione  in  argomento  e' assoggettata alle
previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
  1.b.  Il  soggetto  pubblico o privato che effettua la procedura di
"demilitarizzazione",   ad   operazione   ultimata   deve  rilasciare
all'interessato  apposita  certificazione  attestante  le  operazioni
eseguite  sull'arma  e la loro conformita' alle prescrizioni tecniche
contenute nella presente circolare.
  Tale  certificazione  dovra'  sempre  accompagnare l'arma, anche in
caso  di  cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve
essere  consegnata  a cura dell'interessato alla questura competente;
in   alternativa   puo'   essere  consegnata  apposita  dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha
effettuato  l'intervento,  le operazioni eseguite sull'arma e la loro
conformita'  alle  prescrizioni  tecniche  contenute  nella  presente
circolare.
  1.c.  Le  armi  "demilitarizzate"  devono  essere  sottoposte  alla
verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una
sua  sezione  a  cura  del  soggetto  pubblico o privato che effettua
l'intervento  di  "demilitarizzazione".  Tale verifica deve risultare
dall'apposita  relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L'arma
deve  essere  presentata  al Banco nazionale di prova corredata della
documentazione  di  cui  al  precedente  punto  1.b.  Intervenuta  la
verifica  del Banco nazionale di prova, l'interessato deve presentare
apposita   istanza,   secondo   le  modalita'  previste  dal  decreto
ministeriale 16 agosto 1977, nell'ambito della procedura diretta alla
iscrizione  dell'arma  nel  Catalogo  nazionale  delle armi comuni da
sparo  o  di quella diretta all'attribuzione della classifica di arma
comune. L'istanza deve essere corredata anche della documentazione di
cui   al   precedente  punto  1.b.  nonche'  dell'apposita  relazione
rilasciata   dal  Banco  nazionale  di  prova.  All'assunzione  della
qualifica  di  arma  comune  il prototipo esaminato e le armi ad esso
conformi  seguono  gli  ulteriori adempimenti normativamente previsti
per  le  armi comuni da sparo, ivi compresa l'apposizione dei punzoni
del  Banco  nazionale  di  prova  che certificano, fra l'altro, anche
l'avvenuta  verifica  della  correttezza delle operazioni tecniche di
demilitarizzazione effettuate sull'arma.
  1.d.  Le  armi  "demilitarizzate" all'estero ed importate in Italia
devono  essere  conformi  alle  prescrizioni nazionali e sono in ogni
caso  soggette  alle  suddette  verifiche  e  prove  presso  il Banco
nazionale  di  prova  di Gardone Val Trompia. L'importatore, all'atto
della   presentazione  al  Banco  nazionale  di  prova,  esibisce  la
certificazione, tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni
eseguite  sull'arma, rilasciata dall'organismo estero che ha eseguito
la  demilitarizzazione.  Il  Banco  nazionale  di  prova  verifica la
corrispondenza    alle   prescrizioni   italiane   delle   operazioni
effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli adempimenti
di  cui  al  precedente punto 1.c. In caso di mancata corrispondenza,
previa notifica all'interessato, provvede ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 110/1975.
  1.e.   Le   operazioni   di  "demilitarizzazione"  devono  impedire
l'utilizzo dei componenti distintivi dell'arma da guerra.
Prescrizioni tecniche.
  Le operazioni di "demilitarizzazione" devono riguardare le seguenti
parti,  meccanismi  o  congegni  secondo le prescrizioni tecniche per
ciascuno indicate.
  L'arma  portatile  da  guerra o tipo guerra puo' essere considerata
"demilitarizzata"  in  modo  permanente  e irreversibile quando su di
essa  vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso
esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o
congegni:
    a) congegno  di  scatto;  la  trasformazione da tiro automatico a
tiro  semiautomatico  deve essere effettuata in maniera permanente ed
irreversibile.  Inoltre  deve  essere  effettuata  l'asportazione e/o
modifica  dei componenti che consentono il funzionamento automatico e
la modifica delle relative sedi;
    b) tromboncino  lanciagranate; se presente, deve essere tornito e
portato  al  diametro  di  20 mm e comunque modificato in modo da non
poter assolvere alla propria funzione;
    c) alzo per lancio granate; deve essere asportato;
    d)  caricatore;  il  caricatore deve contenere per costruzione il
numero   di   cartucce  previsto  ai  fini  della  classificazione  o
dell'iscrizione  nel  Catalogo  nazionale delle armi comuni da sparo.
Per  limitare  la  capacita'  del  caricatore  non sono ammessi perni
passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;
    e) calcio  pieghevole  e/o  telescopico;  non  e'  consentito. Se
presente  deve  essere  bloccato in apertura in maniera permanente ed
irreversibile.
2. Disattivazione.
Definizione e generalita'.
  Per  "disattivazione"  si  intende l'operazione tecnica mediante la
quale  un'arma  portatile da guerra o comune viene in modo permanente
ed  irreversibile  resa inerte e portata allo stato di mero simulacro
anche nelle sue parti essenziali.
  2.a. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:
    per  le  armi  da  guerra,  da  soggetti  muniti  di  licenza  di
fabbricazione  di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da
altri  soggetti  pubblici  contemplati  dall'art.  10, comma 5, della
legge  n.  110/1975,  in  quanto muniti delle necessarie attrezzature
tecniche;
    per   le   armi   comuni   dai  soggetti  gia'  indicati  per  la
disattivazione  delle  armi  da guerra, nonche' da soggetti muniti di
licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
  Il  possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura
competente   che   intende   attivare   la   procedura   tecnica   di
"disattivazione".    La    comunicazione   deve   indicare   i   dati
identificativi   e  tecnici  dell'arma  (marca,  modello,  matricola,
lunghezza  della  canna,  calibro), nonche' i dati identificativi del
soggetto   che   effettua   le  operazioni  tecniche  necessarie.  La
comunicazione  in argomento e' assoggettata alle previsioni di cui al
successivo punto 3 della presente circolare.
  2.b.  Il  soggetto  pubblico o privato che effettua la procedura di
"disattivazione",    ad    operazione    ultimata   deve   rilasciare
all'interessato  apposita  certificazione  attestante  le  operazioni
eseguite  sull'arma  e la loro conformita' alle prescrizioni tecniche
contenute nella presente circolare.
  Tale  certificazione  dovra'  sempre  accompagnare l'arma, anche in
caso  di  cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve
essere  consegnata  a cura dell'interessato alla questura competente;
in   alternativa   puo'   essere  consegnata  apposita  dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha
effettuato  l'intervento,  le operazioni eseguite sull'arma e la loro
conformita'  alle  prescrizioni  tecniche  contenute  nella  presente
circolare.
Prescrizioni tecniche.
  L'arma  portatile  da  guerra,  tipo  guerra e comune da sparo puo'
essere  considerata  "disattivata" in modo permanente e irreversibile
quando  su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente
nello  stesso  esemplare  le  seguenti operazioni inerenti le diverse
parti, sistemi o congegni:
    a) sistemi   di   chiusura:  devono  essere  fresati  e/o  forati
longitudinalmente  per  tutta  la  lunghezza  e  per  un diametro non
inferiore  a  quello  del  fondello  della cartuccia; devono altresi'
essere  privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle
componenti   interne  e  saldati  interamente  al  castello  mediante
saldature a cordoncino;
    b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della
canna  mediante  fresatura  della  stessa  passante fino all'anima, a
partire  dalla  camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al
suo  calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza
della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un
tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino
alla  fresatura,  che  deve essere saldato alle estremita' o bloccato
mediante  spina  trasversale  inserita  in foro cieco e saldata. Deve
inoltre  provvedersi  a  rendere  la  canna  inamovibile  rispetto al
castello  o  alla  culatta  mediante saldatura a cordoncino, oppure a
mezzo   di  traversino  passante  d'acciaio  temperato,  di  adeguato
diametro, saldato alle estremita';
    c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o
resi inservibili;
    d) bipiede,  affusti  e  congegni  di  puntamento:  devono essere
immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;
    e) baionetta:  la  baionetta  facente  parte  dell'arma  di  tipo
ripiegabile  deve  essere resa inoffensiva ai sensi dell'art. 4 della
legge  n.  36/1990  e immobilizzata in posizione di chiusura mediante
saldatura a cordoncino;
    f)  pistone  per  recupero  di  gas: nelle armi che adottano tale
sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
    g) otturatore:  per  moschetti  automatici,  fucili  automatici e
semiautomatici,  pistole  mitragliatrici,  deve  essere  bloccato  in
posizione semi aperta;
    h) caricatore:  ove  presente,  deve  essere  saldato o incollato
(solo  nelle  armi  in  tecnopolimero)  nella sua sede, privato delle
parti  interne.  Deve  essere  altresi'  effettuata  la fresatura dei
labbri;
    i) tamburo  delle  armi  a  rotazione:  devono  essere fresate le
pareti  divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di
quello  delle  camere stesse per una lunghezza non inferiore a 3/4 di
quella  del  tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo
irreversibile.
  Inoltre,   le  armi  automatiche  e  semiautomatiche  sottoposte  a
disattivazione  devono  essere private di tutte le minuterie interne,
riempiendo  i  vuoti cosi' creatisi con materiale della stessa lega e
natura  di  quello  della  struttura  da  riempire,  saldato mediante
cordoncino  alle  pareti  della  struttura stessa. Qualora l'arma sia
caratterizzata da parti in tecnopolimero, l'operazione di riempimento
dei   vuoti  interni  dell'arma  deve  essere  eseguita  con  adesivi
strutturali.
  Le  predette  operazioni  devono  rendere  l'arma  inidonea in modo
assoluto ad essere usata come tale ed altresi' rendere impossibile il
ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.
3. Disposizioni procedurali.
  Entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di
"demilitarizzazione"  o "disattivazione" di armi di cui ai precedenti
punti  1.a  e 2.a, le questure informano il Ministero per i beni e le
attivita'   culturali   rivolgendosi   alla  Sovrintendenza  ai  beni
artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio,
ai  fini  degli  adempimenti  di  cui al decreto interministeriale 14
aprile  1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle
armi  antiche,  rare, artistiche e di importanza storica) e del testo
unico  approvato  con  decreto  legislativo  29  ottobre 1999, n. 490
(recante norme per la tutela dei beni culturali).
  All'esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i
novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la
presa  d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo
espresso dall'amministrazione per i beni e le attivita' culturali. In
tale  ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla "dichiarazione" di
cui  all'art.  7  del  citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la
presa   d'atto   puo'   procedersi   alle   operazioni   tecniche  di
demilitarizzazione e disattivazione.
  I  soggetti  muniti  di  licenza di fabbricazione di armi da guerra
ovvero  di  licenza  di  fabbricazione  e  riparazione di armi comuni
abilitati alla effettuazione delle operazioni di "demilitarizzazione"
e  di "disattivazione" delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le
operazioni  in  esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico
delle  leggi  di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra
l'altro,  le  generalita'  delle persone con cui le operazioni stesse
sono compiute.
  Si  invitano i sigg. prefetti ed i sigg. questori a prescrivere, ai
sensi  dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
ai  titolari  delle licenze di cui agli articoli 28 e 31 del medesimo
testo   unico,   l'obbligo,   quando   procedono   all'attivita'   di
"demilitarizzazione"  o  di  "disattivazione", di rilasciare apposito
certificato,   riportante  la  matricola  originaria  dell'arma,  che
attesti l'operazione effettuata.
  Come  gia'  evidenziato,  ai  sensi della normativa vigente (art. 1
della  legge  n. 110/1975 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto
1977,  n.  50001/10.CN/A - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre
1977)  per  le  armi  sottoposte  a  "demilitarizzazione" va comunque
formalizzata istanza di catalogazione o classificazione dell'arma.
  I  possessori delle armi che siano state sottoposte alle operazioni
di   "demilitarizzazione"   o   "disattivazione",  devono  procedere,
rispettivamente,  alla denuncia di detenzione di arma comune ai sensi
dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o alla
comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma denunciata in
simulacro  ai sensi dell'art. 58, comma 1, del regolamento esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Gli estremi delle certificazioni di cui al punto 2.b, costituiscono
oggetto   di   inserimento,   a   cura  delle  questure,  nel  Centro
elaborazione  dati  per  le  necessarie variazioni riferite all'arma,
mediante inserimento della voce "Arma disattivata".
  Si   richiama   l'attenzione   sulla   circostanza   che   le  armi
"demilitarizzate"  o  "disattivate"  prima dell'ottobre 1994, debbono
intendersi  tali  qualora  risultino  essere  state  sottoposte  alle
operazioni  di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile
1977.  Le  armi  demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla
pubblicazione   della  presente  circolare  debbono  intendersi  tali
qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla
circolare  n.  559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 ed alla circolare
n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  I  signori  questori  sono tuttavia invitati a volerne divulgare il
contenuto  con  gli  strumenti  ritenuti  piu'  opportuni, in modo da
consentirne la massima diffusione fra gli utenti del settore.
  Nel  raccomandare, per quanto di rispettiva competenza, la puntuale
applicazione  delle  disposizioni suesposte, si resta in attesa di un
cortese cenno di assicurazione.
    Roma, 20 settembre 2002

                             Il Capo della Polizia
                     direttore generale della Pubblica sicurezza
                                  De Gennaro