MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 29 novembre 2002 

Fissazione  dei termini per la presentazione da parte delle regioni e
delle  province  autonome dei programmi regionali per l'attuazione di
iniziative  di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza
tecnica  e  di informazione per la diffusione della cultura d'impresa
tra  le  donne,  di  cui all'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.
(GU n.290 del 11-12-2002)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   "Regolamento  per  la  semplificazione  del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
  Visto   l'art.   21  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province
autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative
di  formazione  imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e
di  informazione  per  la  diffusione  della cultura d'impresa tra le
donne,  per la realizzazione dei quali e' concesso un contributo pari
al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;
  Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive
fissa,  una  volta  l'anno,  i  termini per la presentazione da parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  dei  programmi previsti
dall'art. 21 del medesimo decreto;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2002, con il quale, ai sensi
degli  articoli 11 e 21, comma 3, del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 314/2000, sono state ripartite tra le regioni e
le   province   autonome  le  risorse  finanziarie  statali  relative
all'esercizio   2002   e   disponibili  per  il  predetto  intervento
ammontanti a complessivi 7,8 Meuro;
  Ritenuto  opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale
per  la  presentazione  dei  predetti  programmi, per consentire alle
regioni  e  province  autonome  interessate,  anche in considerazione
dell'imminente  apertura  del 5o bando della legge n. 215/1992 per le
agevolazioni  alle  imprese,  la  relativa  predisposizione e l'avvio
dell'attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni
e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' fissato
al  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto.
  2. Il  termine  finale per la presentazione dei programmi regionali
e' fissato al centoventesimo giorno successivo al termine iniziale di
cui al comma 1.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2002
                                                 Il Ministro: Marzano