AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 20 novembre 2002 

Regolazione     dell'attestazione    rilasciata    all'Acea    S.p.a.
(Deliberazione n. 325/02).
(GU n.291 del 12-12-2002)

                            IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
  Nel   comunicato   alle   SOA   del   28  settembre  2001,  n.  14,
quest'Autorita'  di  vigilanza formulava l'indicazione secondo cui le
societa'  miste, costituite da comuni e provincie per la gestione dei
servizi  pubblici  locali, non potessero conseguire l'attestazione di
qualificazione.   L'indicazione   veniva   confermata  dal  consiglio
dell'Autorita',   in   riscontro   ad   un   quesito   proposto,  con
deliberazione  assunta  nell'adunanza  del 2 ottobre 2002, comunicata
alla ACEA S.p.a. e dalla stessa non impugnata.
  Successivamente   il   settore  competente  riscontrava  l'avvenuto
inserimento  nel  casellario informatico delle imprese qualificate di
una  attestazione  (n. 837/1/00 del 31 luglio 2002), rilasciata dalla
Eurosoa  Organismo  di attestazione S.p.a. alla societa' ACEA S.p.a.;
seguiva  comunicazione  alle  ACEA  e  alla  SOA che aveva rilasciato
l'attestazione    che    la   questione   sarebbe   stata   esaminata
dall'Autorita' nella riunione del 14 novembre 2002.
  A  tale riunione partecipavano i rappresentanti della ACEA S.p.a. e
della   societa'  di  attestazione,  deducendo  la  legittimita'  del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, se non altro perche' la
sopravvenuta normativa di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166, aveva
soppresso  le  indicazioni  legislative  che  nel  precedente sistema
potevano indurre a diversa conclusione.
Considerato in diritto
  Cio'    premesso,    occorre   rilevare   che   nella   valutazione
dell'Autorita'  in precedenza espressa - oltre alle indicazioni della
commissione ex art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e  seguenti  modifiche,  riguardanti  lo  stretto  collegamento delle
societa'  miste  con  il  territorio  dell'ente  di  riferimento e la
particolare condizione di privilegio di cui esse godono nel mercato e
che  sono  di  ostacolo  ad  una parita' di trattamento fra operatori
nell'affidamento dei lavori pubblici - era decisivo il rilievo che il
comma  5-bis  dell'art.  2  della  legge  n.  109/1994 allora vigente
sanciva il principio del cosiddetto "obbligo di esternalizzazione dei
lavori  pubblici"  degli  enti  aggiudicatori;  per  cui  le stazioni
appaltanti  (tra  le quali le societa' in esame) potevano eseguirli -
tranne  quelli  in  economia  -  esclusivamente mediante contratti di
appalto.
  Va  considerato,  tuttavia,  che  nel nuovo testo dell'art. 2 della
indicata  legge  n.  109/1994  e seguenti modifiche, quale risultante
dalle  modifiche  apportate  dalla  legge n. 166/2002, il detto comma
5-bis risulta soppresso.
  Va  considerato,  inoltre,  che  il  nuovo art. 113 del testo unico
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  quale modificato dall'art. 35 della legge 20
dicembre   2001,   n.  448  (legge  finanziaria  2002),  prevede  una
equiparazione, da attivare progressivamente nel tempo, delle societa'
miste  che  gestiscono  servizi  locali  di rilevanza industriale, ai
privati operatori.
  Alla  luce  di  queste  innovazioni legislative, occorre, pertanto,
riesaminare   la   questione   relativa   al  problema  del  rilascio
dell'attestazione  di qualificazione da parte delle SOA alle societa'
miste.  L'attestazione  di cui trattasi ha funzione di riconoscimento
di idoneita' di una impresa ad eseguire lavori per le categorie e per
gli  importi  di  classifica. Tale riconoscimento di idoneita' ha due
effetti: legittima l'impresa ad eseguire lavori pubblici; assegna una
qualifica  di  idoneita' ai fini della partecipazione agli appalti di
lavori pubblici.
  La  piu' complessa problematica relativa a quest'ultimo effetto non
risulta presente nella fattispecie all'esame e richiede, comunque, un
approfondimento  di  cui  non  puo'  essere  estraneo ne' l'indirizzo
giurisprudenziale,  ne'  l'interpretazione  della norma relativa alla
equiparazione della societa' mista ai privati.
  Puo'  essere  piu'  agevolmente  definito  l'altro  aspetto e cioe'
quello  della  ammissione  del  rilascio dell'attestazione al fine di
consentire  a  dette  societa'  la  esecuzione  in  proprio di lavori
pubblici.
  Le  modifiche normative anzidette mutano i parametri di riferimento
ai fini della soluzione del problema e la chiarezza delle indicazioni
legislative  e'  tale  da  non  richiedere ampia motivazione. Risulta
pacifico, infatti, che un intervento abrogativo di una norma che pone
un  limite  fa  cadere  questo  limite  e  rende  inammissibile  ogni
interpretazione che si basava sullo stesso.
  In  base  alle  precisazioni  prima  svolte  e'  questo profilo che
interessa,  mentre  per  la modifica di cui alla legge n. 448/2001 va
fatto presente come non vi sia dubbio che la equiparazione ai privati
operatori  faccia venir meno la posizione di privilegio (accompagnata
da  limitazione  in  altro  settore)  riconosciuta  dalla  norma  ora
abrogata.
  Pertanto,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore (18 agosto
2002)  della  legge n. 166/2002 che ha soppressi l'obbligo cosiddetto
di   "esternalizzazione"   dei  lavori,  anche  tali  societa'  miste
costituite ai sensi degli articoli 113, 113-bis e 116 del testo unico
di  cui  al decreto legislativo n. 267/2000, in quanto organizzate in
forma    di    impresa,    possono   conseguire   l'attestazione   di
qualificazione.
  Passando,  ora,  all'esame  del  caso in argomento, va rilevato che
l'attestazione  n.  837/1/00  rilasciata  all'ACEA  S.p.a.  reca data
antecedente   all'entrata   in   vigore   della   richiamata  riforma
legislativa.   Sicche',   la  stessa  risulta  nella  vigenza  di  un
ordinamento  che,  nella  valutazione dell'Autorita', di cui peraltro
sono  stati  resi  edotti  i soggetti interessati ed, in particolare,
tutte le SOA, ne precludeva la qualificazione.
  Ne  deriva  che  l'attestazione conseguita deve essere ritenuta non
utilizzabile  in  quanto  rilasciata  non  in conformita' delle norme
all'epoca  vigenti come interpretate dall'Autorita' e di tale effetto
deve  essere  fatta  annotazione  nel  casellario  informatico  delle
imprese, esistente presso la stessa.
  Resta  ovviamente  ferma  la facolta', sia per la ACEA S.p.a., come
per  gli  altri  analoghi  operatori,  di  conseguire attestazioni di
qualificazione    in   base   all'indicato   e   riformato   contesto
ordinamentale,  con  decorrenza dalla data di entrata in vigore della
legge n. 166/2002.
  La realta' concreta consentira' di valutare se l'applicazione della
normativa  di  cui  trattasi  porti  ad  una  effettiva incisione dei
principi  di  libera  concorrenza e di accesso agli appalti, principi
propri e della legislazione comunitaria e di quella italiana.
                              P. Q. M.
  Il  consiglio  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici
dispone  che in calce all'attestazione n. 837/1/00 rilasciata in data
31  luglio  2002  dalla Eurosoa Organismo di attestazione S.p.a. alla
Acea   S.p.a.  inserita  nel  casellario  informatico  delle  imprese
qualificate  venga  aggiunta  la seguente annotazione "l'attestazione
non  e'  utilizzabile  in  quanto  rilasciata  in  contrasto  con  le
indicazioni interpretative dell'Autorita' comunicate alle Soa".
  Cosi'  deciso in Roma dal consiglio dell'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici nella riunione del 20 novembre 2002.
    Roma, 20 novembre 2002
                                                 Il presidente: Garri