Sospensione della iscrizione nel registro dei revisori contabili per il periodo di tre mesi, del dott. Redaelli Luca(GU n.8 del 28-1-2003)
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ha istituito il registro dei revisori contabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 "Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile" ed in particolare il titolo V "Esercizio del potere di vigilanza, sospensione e cancellazione"; Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2002 da parte della CONSOB con la quale veniva trasmessa copia del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti del dott. Luca Redaelli responsabile dei lavori di revisione del portafoglio titoli della Banca Popolare di Novara; Vista la proposta della Commissione centrale per i revisori contabili formulata, ai sensi dell'art. 36 del citato regolamento, nella seduta del 21 novembre 2002 di cui al verbale n. 14 e la motivazione relativa, da ritenersi qui interamente riportata; Ritenuto che dagli atti emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti da parte del professionista sopra indicato, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lettere a) e b) del citato regolamento; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; Dispone la sospensione della iscrizione nel registro dei revisori contabili per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento del dott. Redaelli Luca, nato a Milano il 7 luglio 1957, domiciliato a Milano in via Valparaiso n. 13. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2003 Il direttore generale: Mele