COMUNE DI OSOPPO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.31 del 7-2-2003)

    Il  comune  di Osoppo (Osoaf) (provincia di Udine) ha adottato il
17 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003.
    (Omissis).
    1)  di fissare per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'Imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
      abitazione principale: 5,20 per mille (invariata);
      altri fabbricati: 5,20 per mille (invariata);
      aree fabbricabili: 5,20 per mille (invariata);
      fabbricati  classificati  e/o  classificabili  nella  categoria
catastale D: 7 per mille;
    2)  di  confermare  per  l'anno  2003  la detrazione dall'Imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  tutte le unita' immobiliari
ubicate   in   questo   comune  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale dei soggetti passivi nel seguente modo:
      a)   Euro   155,00   per   le   unita'  immobiliari  aventi  le
caratteristiche  di  cui  sopra  site lungo le vie Fuchir, Molino del
Cucco e Rivoli (localita' Rivoli);
      b)   Euro   130,00   per   le   unita'  immobiliari  aventi  le
caratteristiche  di  cui  sopra  site lungo le vie Alsazia, Cartiera,
Croce  Rossa  Austriaca,  Mogliano  Veneto,  Pineta,  Valle  Sacra  e
Volontari  della Liberta' e per quest'ultima limitatamente alla parte
di  essa  che  va  dall'incrocio di via Cartiera in avanti (localita'
Pineta);
      c)   Euro   109,00   per   le   unita'  immobiliari  aventi  le
caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale
(capoluogo);
    3)  di  confermare  detta  detrazione  fino  all'importo unico di
Euro 259,00  a  favore dei soggetti passivi portatori di handicap con
connotazione  di  gravita' (ai sensi della legge n. 104/1992) nonche'
dei nuclei familiari con presenza di persona o persone effettivamente
conviventi  portatrici  di  handicap con connotazione di gravita' (ai
sensi della legge n. 104/1992) certificata dalle competenti autorita'
e  per il solo immobile ove detti soggetti dimorano abitualmente. Per
ottenere  tale  agevolazione  i  soggetti interessati devono chiedere
informazioni al comune per la documentazione da presentare;
    4)   dare   atto   che   le  detrazioni  determinate  come  sopra
soggiacciono alle stesse regole di quella ordinaria.
    (Omissis).