COMUNE DI CASTENASO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.55 del 7-3-2003)

    Il  comune  di Castenaso (provincia di Bologna) ha adottato il 27
dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  determinare  per  l'anno  2003, per le ragioni esposte in
premessa,  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nelle misure seguenti:
    aliquota del 5,4 per mille:
      per  le  abitazioni  principali  dei  soggetti  passivi persone
fisiche;  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune;  degli  anziani  o dei disabili possessori di
unita'  immobiliare,  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto, che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata; del comodante di unita' immobiliari concesse, in uso
gratuito,  con  contratto  avente  decorrenza idoneamente certificata
cosi'  come disciplinato dall'art. 4-bis del regolamento comunale per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  Immobili, a parenti in
linea  retta  fino  al  primo  grado,  che  la  occupano  quale  loro
abitazione  principale,  come da risultanze anagrafiche, a condizione
che  il  comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a
titolo  di  proprieta'  o  di  altro  diritto  reale,  esclusivamente
dell'immobile  in  cui  abita  e di quello concesso in uso gratuito e
delle  relative  pertinenze  disciplinate  dall'art.  5  del predetto
regolamento;
      per   le   pertinenze  dell'abitazione  principale  cosi'  come
regolamentato dalle norme soprarichiamate;
    aliquota del 9 per mille per i fabbricati catastalmente destinati
ad uso abitativo non locati (non occupati), per i quali non risultino
essere  stati  registrati  contratti di locazione da almeno due anni,
adottando  cosi'  uno  strumento  fiscale  per  favorire l'incremento
dell'offerta sul mercato delle locazioni;
    aliquota del 7 per mille:
      per  i  fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non
locati (non occupati) da un periodo inferiore a due anni;
      per   i   restanti   fabbricati   non   locati  (non  occupati)
indipendentemente dalla durata della mancata locazione;
    aliquota   del  6,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili
(fabbricati  non  compresi nelle altre categorie, terreni agricoli ed
aree edificabili);
    aliquota  dello 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione
a  titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della
legge  n.  431  del  9 dicembre  1998,  art.  2,  comma 3. Al fine di
usufruire  di  tale  agevolazione  il contribuente dovra' trasmettere
tramite  raccomandata a.r. o a mano all'Ufficio tributi del comune di
Castenaso  -  P.zza  Bassi  n.  1,  entro il 20 dicembre dell'anno di
stipulazione del contratto, copia dello stesso. Negli anni successivi
tale  adempimento  dovra'  essere ripetuto solo in caso di variazione
del contraente locatario prima della scadenza naturale del contratto.
    2.  di  applicare  l'aliquota  del  6,5  per  mille ai fabbricati
catastalmente  destinati ad uso abitativo oggetto degli interventi di
cui  alla  legge  regionale n. 31 del 25 novembre 2002, art. 8 e alla
legge  n.  457 del 5 agosto 1978 art. 31 lettera a) e b) purche' tale
situazione  venga  attestata  con  autocertificazione  riportante gli
estremi  dell'atto  autorizzatorio  rilasciato dal competente Ufficio
comunale,  e/o  della  denuncia  di  inizio  attivita' presentata dal
contribuente e la data di inizio lavori.
    3) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni
sotto   specificate   una   ulteriore  detrazione  di  Euro 61,98  da
aggiungere  alla  detrazione  di Euro 103,30 prevista dalla normativa
vigente per le abitazioni principali:
      a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:
        1. possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare:
        2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap;
      b) famiglie con minorenni in affido:
        1. possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
        2. avere un nucleo familiare uno o piu' minorenni in affido;
      c) famiglie con tre o piu' figli:
        1. possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
        2. essere componente di una famiglia con almeno tre figli;
      d) giovani coppie:
        1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
        2.  avere  costituito  un  nucleo familiare (coppia sposata o
convivente)  da  non  piu'  di  cinque  anni  e  dimostrare  di avere
contratto  un  mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di
avere   usufruito  della  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  a
condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il
trentesimo anno di eta'.
      e) famiglie con redditi bassi:
        1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
        2.  essere componente di una famiglia il cui reddito riferito
all'anno  2002 non sia superiore a Euro 7.993,18 annui lordi per ogni
componente  il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati
e  non  superiore ad Euro 6.399,42 annui lordi per ogni componente se
lavoratori autonomi;
      f) famiglie  con  almeno  tre  componenti  e  al cui interno e'
presente un anziano:
        1)  possesso  del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
        2)  avere  un nucleo familiare, composto da almeno 3 persone,
un anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni.
    Il  riconoscimento  del  beneficio  dell'ulteriore  detrazione di
Euro 61,98 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti il
nucleo  familiare  non  possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al
rispetto dei seguenti criteri applicativi:
      il  contribuente  deve presentare ogni anno, con riferimento al
singolo  periodo  d'imposta, una richiesta - autocertificazione nella
quale  deve  dichiarare  il proprio nome, cognome, indirizzo, data di
nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti   per   il   riconoscimento   del  diritto  alla  ulteriore
detrazione;
      la richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite
raccomandata  entro  i  termini  previsti  per il pagamento del saldo
dell'imposta all'Ufficio tributi del comune di Castenaso, p.zza Bassi
1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;
      i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini
suddetti  potranno  al  momento  del pagamento gia' tener conto della
ulteriore detrazione richiesta.
    L'amministrazione   si   riserva   di  richiedere  documentazione
integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione
infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n. 504/1992.
    La  mancata  presentazione  ogni anno, con riferimento al singolo
periodo  d'imposta,  dell'autocertificazione  comportera' il recupero
dell'imposta  non  versata con applicazione di sanzioni ed interessi,
nell'espletamento    dell'attivita'    di   liquidazione/accertamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  posta in essere dall'Ufficio
tributi nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992.
    4) di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di
Euro 61,98  da aggiungere alle detrazioni di Euro 103,30 agli alloggi
regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER).
    (Omissis).