COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.57 del 10-3-2003)

    Il  comune di Masera' di Padova (provincia di Padova) ha adottato
il   27 dicembre   2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003.
    (Omissis).
    1.  Di  fissare  le  seguenti  aliquote e detrazioni dell'imposta
comunale sugli immobili per l'esercizio 2003:
      aliquota  del  4,5  per mille per le abitazioni principali e le
sue  pertinenze  accatastate  in  C6  come  rimesse  ed  autorimesse:
invariata;
      aliquota  del  5,3  per  mille  per le altre unita' immobiliari
diverse dalle abitazioni principali e le sue pertinenze: invariata;
      aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli: invariata;
      aliquota  del  7  per mille per gli alloggi non locati e per le
aree fabbricabili: invariata.
    Detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale di Euro 103,29.
      a) Ulteriore  detrazione  di  Euro 51,65 per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2
A/3  - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione
sociale  e  che non possegga a titolo di proprieta', uso, usufrutto o
altro  diritto  reale  di  godimento  altri  fabbricati  su  tutto il
territorio nazionale;
      b) e/o   ulteriore   detrazione   di   Euro  51,65  per  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale ed accatastata nelle
categorie  A/2  -  A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare con 3 o
piu'  figli  di eta' inferiore a 18 anni, studenti o disoccupati alla
data del 1 gennaio 2003.
    Le detrazioni al punto a) e b) possono essere cumulabili.
      c) in  alternativa  alle  detrazioni  di  cui  ai punti a) e b)
l'imposta  dovuta e' ridotta del 30% per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 -
A/4  -  A/5  -  A/6  del  nucleo  familiare con soggetti portatori di
handicap con invalidita' al 100%.
    2.  Per  usufruire  delle agevolazioni di cui sopra e' necessario
presentare documentazione entro il 30 giugno 2003 all'ufficio tributi
comprovante il possesso delle condizioni richieste. Qualora venissero
meno  le  condizioni  per  le  ulteriori  agevolazioni  e' necessario
presentare comunicazione dell'avvenuta variazione.
    (Omissis).