MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2003 

Riconoscimento  alla  sig.ra Tizzi Chocho Andrea Claudia di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di psicologo.
(GU n.71 del 26-3-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Tizzi Chocho Andrea Claudia, nata a
Montevideo  (Uruguay)  l'8 febbraio 1973, cittadina italiana, diretta
ad  ottenere  ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico  professionale  di  "Licenciada  en psicologia" conseguito
presso la "Universidad de la Repubblica del Uruguay" in data 2 luglio
2001,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione
di psicologo;
  Considerato   che   il   possesso   di   detto   titolo  accademico
professionale abilita all'esercizio della professione di psicologo in
tutto il territorio della Repubblica dell'Uruguay;
  Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 novembre
2002;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  -  sezione  A dell'albo, come risulta dai
certificati  prodotti, per cui non appare necessario applicare misure
compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   sig.ra  Tizzi  Chocho  Andrea  Claudia,  nata  a  Montevideo
(Uruguay)  l'8 febbraio  1973, cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  "psicologi"  - sezione A e l'esercizio
della professione in Italia.
    Roma, 7 marzo 2003
                                          Il direttore generale: Mele