COMUNE DI MERANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.71 del 26-3-2003)

    Il comune di Merano (Meran) (provincia di Bolzano) ha adottato il
27 novembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
      4 per mille per le abitazioni principali e le pertinenze, cosi'
come   definite   nel   vigente   regolamento   I.C.I.  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  7 del 26 gennaio 1999 (e
successive modifiche) e gli immobili (appartamenti) affittati in base
agli   accordi   territoriali   tra   sindacati  degli  inquilini  ed
associazioni  dei  proprietari  immobiliari  previsti  dalla legge n.
431/1998;
      4,8 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le
rimanenti  tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con
la presente deliberazione una apposita aliquota;
      7 per mille per:
        a) gli  immobili  aventi le caratteristiche di "seconda casa"
(comprese   le  pertinenze),  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale dai soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico
delle  leggi  regionali  concernenti  la  disciplina  dell'imposta di
soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
        b) gli  alloggi  non  locati  per  un periodo superiore a 180
giorni all'anno;
        c) gli  immobili  delle  categorie  catastali A (abitazioni),
esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che
abbiano  stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e
per la propria famiglia anagrafica;
      9  per  mille  per  alloggi  sfitti  per  i quali non risultino
registrati  contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della
legge n. 431/1998.
    2) di mantenere la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo in Euro 232,41.
    (Omissis).